martedì, 10 settembre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
PARTE VIII 
DISPOSIZIONI FINALI 

TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI 

CAPO I - Norma finanziaria

Art. 219 - (Norma finanziaria)

   1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


TABELLE

Tabella A  (articolo 18, comma 3, dell'Allegato1)

... Omissis ...


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO

CAPO I 

Allegato 2

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

Art. 1 - (Richiesta di comunicazione degli atti)

   1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puo' richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.

 
CAPO II - DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE 
SEZIONE I - Dei consulenti tecnici del giudice

Art. 2 - (Distribuzione degli incarichi)

   1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.

   2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

   3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.


Art. 3 - (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

   1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

   2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

   3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.

   4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.

 
SEZIONE II - Dei registri di segreteria

Art. 4 - (Registri di segreteria)

   1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.  2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 
SEZIONE III - Degli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 5 - (Delle notificazioni dell'ufficiale giudiziario)

   1. Alle notificazioni di cui all'articolo 42 del codice compiute dall'ufficiale giudiziario si applicano le norme del Capo IV del Titolo II delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 
TITOLO II - DEI FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO 
CAPO I - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E FORMAZIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO

Art. 6 - (Potere delle parti sui fascicoli)

   1. Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi sul bollo.

 
TITOLO III - DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE 
CAPO I - DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI

Art. 7 - (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)

   1. All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente della sezione stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la sezione tiene le udienze di discussione.

   2. Il decreto del presidente resta affisso per tutto l'anno presso ciascuna sala di udienza.

   3. All'inizio di ogni trimestre il presidente della sezione determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.  4. Se all'udienza sono presenti giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascun giudizio, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano per i collegi di primo grado e dai giudici piu' anziani, fino al numero di cinque componenti, per i collegi d'appello.

 
CAPO II - DELLE UDIENZE

Art. 8 - (Ordine di discussione e svolgimento delle cause)

   1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

   2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.

   3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.

   4. Essi chiedono al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.

   5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.


Art. 9 - (Calendario del processo)

   1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.


Art. 10 - (Rinvio della discussione)

   1. Il collegio puo' rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento di uno o piu' componenti del collegio o delle parti e per non piu' di sei mesi.

 
CAPO III - DELL'ISTRUZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

Art. 11 - (Produzione dei documenti)

   1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, puo' autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.


Art. 12 - (Istanza di esibizione)

   1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.


Art. 13 - (Notificazione dell'ordinanza di esibizione)

   1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.


Art. 14 - (Informazioni della pubblica amministrazione)

   1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, del Codice, e' inserita nel fascicolo d'ufficio.


Art. 15 - (Divieto di private informazioni)

   1. Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.  


Art. 16 - (Produzione delle memorie)

   1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la valutazione del collegio sulla loro ammissibilita'. Restano salve le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e telematici.

 
CAPO IV - DELLA DECISIONE

Art. 17 - (Motivazione della sentenza)

   1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

   2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

   3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.


Art. 18 - (Redazione della sentenza)

   1. L'estensore consegna la minuta della sentenza da lui redatta al presidente della sezione. Il presidente, dopo le eventuali correzione e integrazioni, la sottoscrive insieme all'estensore e la consegna al segretario che ne cura la pubblicazione.


Art. 19 - (Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)

   1. L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 99, comma 11, del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice che procede o, in mancanza, al presidente del collegio.


Art. 20 - (Riassunzione)

   1. L'atto di riassunzione e' depositato entro il termine trimestrale previsto dall'articolo 109, comma 6, del codice nella segreteria della sezione presso la quale pende il processo.

   2. La notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza puo' avvenire anche successivamente, purche' entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.

   3. L'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice ed alle parti non costituite devono essere notificati personalmente.

 
CAPO V - DEL PROCESSO PENSIONISTICO

Art. 21 - (Disposizioni particolari per il processo pensionistico)

   1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

   2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 
CAPO VI - DEL PROCEDIMENTO IN APPELLO

Art. 22 - (Determinazione dei giorni d'udienza)

   1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di discussione e' affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo cui si riferisce.

   2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.


Art. 23 - (Deliberazione dei provvedimenti)  

 1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.

   2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.

   3. La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

 
CAPO VII DELL'ESECUZIONE

Art. 24 - (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)

   1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

   2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.


Art. 25 - (Norma di rinvio)

   1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


ALLEGATO 3

NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 1 - (Ultrattivita' della disciplina previgente)

1. Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti.  


Art. 2 - (Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice, fatti salvi gli atti gia' compiuti secondo il regime previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

4. Le disposizioni della Parte VI del codice, che disciplina i procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.


Art. 3 - (Disposizioni particolari per giudizi pensionistici)

1. Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 170 del codice, sull'appello in materia pensionistica, si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

3. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 170, comma 4, 193 e 194 del medesimo codice.

4. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti, in primo grado ed in appello, alla data di entrata in vigore del codice, le parti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla stessa data, presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' formale comunicazione alle parti costituite.  5. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione puo' essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla meta' tutti i termini processuali.

6. Se, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 4, la parte deposita un atto, sottoscritto personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto e dispone ai sensi degli articoli 155, comma 4, e 181 del codice.


Art. 4 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:

a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;

e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;

f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;

g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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