sabato, 12 ottobre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 


TITOLO III  - ATTI PROCESSUALI 

CAPO I  - Atti del processo

Art. 32 - (Liberta' di forme)

   1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.


Art. 33 - (Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)

   1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

   2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.


Art. 34 - (Nomina del traduttore)

   1. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.


Art. 35 - (Interrogazione della persona sorda o muta)

   1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

   2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.  

Art. 36 - (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

   1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

   2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

   3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.


Art. 37 - (Contenuto del processo verbale)

   1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute.

   2. Il processo verbale e' sottoscritto dal segretario e dal presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.
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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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