mercoledì, 04 dicembre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 


CAPO IV 
Ammissione e assunzione di mezzi di prova  

Art. 94 - (Mezzi di prova)

   1. Fermo restando a carico delle parti l'onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilita' concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d'ufficio puo' disporre consulenze tecniche, nonche' ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.

   2. Il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilita' dell'amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.

   3. Il giudice puo' procedere in qualunque stato e grado del processo all'interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito.

   4. Il giudice puo' ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.


Art. 95 - (Disponibilita' e valutazione della prova)

   1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

   2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

   3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

   4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.


Art. 96 - (Istruttoria collegiale e giudice delegato)  

1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l'immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.

   2. Se non puo' assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali.

   3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facolta' di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.

   4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.


Art. 97 - (Consulenza tecnica d'ufficio)

   1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.

   2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile.

   3. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria.

    4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.

   5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

   a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

   b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

   c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

   d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

   e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

   6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.


Art. 98 - (Prova per testimoni)

   1. La prova testimoniale e' assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.

   2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.


Art. 99 - (Termini e modalita' di istruttoria in corso di giudizio)

   1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

   2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione con ordinanza, che e' comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

   3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

   4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

   5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.

   6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

   7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

   8. La parte interessata puo' chiedere al giudice, nell'udienza successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

   9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere.

   10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte piu' diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.

   11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

   12. L'integrazione e' disposta dal presidente con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

SERGIO BENEDETTO SABETTA
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