venerdì, 07 febbraio 2025

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 


PARTE V 
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE 
TITOLO I  - ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE 
CAPO I - Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte

Art. 172 - (Tipologie di giudizio)

   1. La Corte dei conti giudica:  a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;

   b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;

   c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;

   d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.


Art. 173 - (Forma della domanda)

   1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, e' depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

   2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.

   3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.


Art. 174 - (Comunicazioni e notificazioni)

   1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

   2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

   3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.  4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

   5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

   6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.


Art. 175 - (Intervento del pubblico ministero)

   1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera a), il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta giorni prima dell'udienza fissata.

   2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.

   3. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.


Art. 176 - (Rinvio)

   1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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