Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
CAPO IV - Revocazione
Art. 202 - (Casi di revocazione)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:
a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) la sentenza e' effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;
c) si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
f) la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
g) la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), purche' la scoperta del dolo o della falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.
Art. 203 - (Proposizione e termini per la domanda)
1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e deve essere depositato nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documenti.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale. 6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.
Art. 204 - (Procedimento)
1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.
Art. 205 - (Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione)
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
Art. 206 - (Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016