venerdì, 11 ottobre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
TITOLO III 
RITO ORDINARIO 
CAPO I  - Generalità

Art. 83 - (Chiamata in giudizio su ordine del giudice)

   1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.

   2. Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

   3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non puo' comunque procedere nei confronti di soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.

   4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.


Art. 84 - (Riunione delle cause)

   1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza.  2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.


Art. 85 - (Intervento di terzi in giudizio)

   1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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