Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
CAPO II
Regolamenti di competenza
Art. 118 - (Conflitto di competenza territoriale)
1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e' riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni riunite.
Art. 119 - (Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)
1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa e' costituita personalmente.
3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
Art. 120 - (Procedimento del regolamento di competenza)
1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed e' comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.
2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo.
3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralita' di parti decorre dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.
4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.
5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e' comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Art. 121 - (Ordinanza di regolamento della competenza)
1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.
2. L'ordinanza di regolamento e' pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
Art. 122 - (Riassunzione della causa)
1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza e' riassunta, a cura della parte piu' diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.
2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.