venerdì, 07 febbraio 2025

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 


CAPO II 
Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

Art. 55 - (Richieste istruttorie)

   1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.

   2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre:

   a) l'esibizione di documenti;

   b) audizioni personali;

   c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

   d) il sequestro di documenti;

   e) consulenze tecniche.


Art. 56 - (Deleghe istruttorie)

   1. Il pubblico ministero puo', motivatamente, svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.


Art. 57 - (Riservatezza della fase istruttoria)

   1. Le attivita' di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.

   2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo' consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.

   3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 e' interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non e' interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilita' non e' rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.


Art. 58 - (Richieste di documenti e informazioni)

   1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

   2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni documentate.


Art. 59 - (Esibizione di documenti)

   1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.

   2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

   3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.

   4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.


Art. 60 - (Audizioni personali)

   1. Il pubblico ministero puo' disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilita'.

   2. Il decreto e' notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sara' esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.

   3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

   4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita'; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facolta' di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che e' rinviata a nuova data.

   5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero e' applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.


Art. 61 - (Ispezioni e accertamenti)

   1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.

   2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.

   3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.

   4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto e' consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilita' del luogo o della cosa ispezionati.

   5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale e' rilasciata al soggetto di cui al comma 4.

   6. Il pubblico ministero puo' altresi' delegare le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.

   7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.


Art. 62 - (Sequestro documentale)

   1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinita' e integrita' degli stessi.

   2. Copia del decreto motivato e' consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilita' della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facolta' di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purche' prontamente reperibile.

   3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

   4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

   5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalita' determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

   6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione.

   7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse puo' proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto.

   8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio e' dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinche' possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.


Art. 63 - (Consulenze tecniche)

   1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti tecnici.  2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

   3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualita' di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.


Art. 64 - (Procedimenti d'istruzione preventiva)

   1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il giudice, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.

   2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

   3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.


Art. 65 - (Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero)

   1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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