Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
TITOLO IV DEI PROVVEDIMENTI
CAPO I - Dei provvedimenti
Art. 38 - (Forma dei provvedimenti in generale)
1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
3. Dei provvedimenti collegiali puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu' dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell'ufficio.
Art. 39 - (Contenuto della sentenza)
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano".
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.
3. La decisione e' nulla se mancano le indicazioni di cui alle lettere e) e g),del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.
4. Qualora, dopo la pronuncia della sentenza, si verifichi l'impossibilita' assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal presidente del collegio o, in mancanza di questi, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
Art. 40 - (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
1. L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.
2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
Art. 41 - (Forma e contenuto del decreto)
1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al medesimo.
3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.
4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.
Art. 42 - (Notificazioni e comunicazioni)
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forza di polizia.
Art. 43 - (Termini e preclusioni)
1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. 2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 11 e 12.
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
Art. 44 - (Rilevanza della nullita')
1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.
2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
Art. 45 - (Rilevabilita' e sanatoria della nullita')
1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 46 - (Nullita' derivante dalla costituzione del giudice)
1. La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
Art. 47 - (Estensione della nullita')
1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.
2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Art. 48 - (Nullita' della notificazione)
1. La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45.
Art. 49 - (Nullita' della sentenza)
1. La nullita' delle sentenze soggette ad appello puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 50 - (Pronuncia sulla nullita')