Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
Parti e difensori
Art. 28 - (Patrocinio)
1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.
2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza, l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.
3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.
6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Art. 29
(Procura alle liti)
1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.
Art. 30 - (Doveri delle parti)
1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.
Art. 31 - (Regolazione delle spese processuali)
1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilita' amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalita', del dolo o della colpa grave, il giudice non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
3. Il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.