Conclusione della fase istruttoria
Art. 66 - (Atti interruttivi della prescrizione)
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione puo' essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non puo' comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.
3. Il termine di prescrizione e' sospeso per il periodo di durata del processo.
Art. 67 - (Invito a fornire deduzioni)
1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile puo' esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, puo' chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilita' della citazione.
3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, puo' essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.
4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facolta' di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.
5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 86.
6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralita' di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.
8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.
9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla fine di detto periodo.
Art. 68 - (Istanza di proroga)
1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.
Art. 69 - (Archiviazione)
1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si e' conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale.
Art. 70 - (Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)
1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016