Introduzione del giudizio
Art. 86 - (Citazione)
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda e' proposta;
b) le generalita', il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto e' una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;
d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
e) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;
g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verra' fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90; h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;
i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione e' nulla se e' omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
6. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
7. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.
9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Art. 87 - (Rapporti tra invito a dedurre e citazione)
1. La citazione e' altresi' nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
Art. 88 - (Fissazione dell'udienza)
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90.
2. Con il medesimo decreto, il presidente assegna al pubblico ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione dell'atto di citazione.
3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
4. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.
5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio, e' notificato al presunto responsabile nel domicilio eventualmente eletto in fase di istruttoria o, in assenza, alla residenza anagrafica.
6. La notificazione, ove risulti un valido indirizzo di posta elettronica certificata del presunto responsabile, puo' essere effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.
Art. 89 - (Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione)
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.
2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto e' notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.
3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.
Art. 90 - (Costituzione del convenuto e comparsa di risposta)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87.