CAPO I - Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale
Art. 73 - (Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
Art. 74 - (Sequestro conservativo prima della causa)
1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.
Art. 75 - (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione)
1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 76, nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Art. 76 - (Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e' reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore davanti al collegio. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato. 4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Art. 77 - (Sequestro conservativo in appello)
1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo 76, comma 3.
3. Si applica l'articolo 76, comma 4.
Art. 78 - (Inefficacia del sequestro)
1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio e' stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti e' stato eseguito il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. Art. 79
(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)
1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679, 684 e 685 del codice di procedura civile.
Art. 80 - (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.
Art. 81 - (Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)
1. Nel caso in cui sia stato gia' disposto il sequestro conservativo, la parte puo' chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che e' stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.
2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio e' stato promosso.
3. L'efficacia del sequestro e' temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.
Art. 82 - (Ritenuta cautelare)
1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016