Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
CAPO II - Appello
Art. 189 - (Legittimazione a proporre l'appello )
1. L'appello e' proponibile dalle parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
Art. 190 (Forma e contenuto dell'appello)
1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilita', da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.
5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.
Art. 191 - (Costituzione in appello)
1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.
Art. 192 - (Riserva facoltativa di appello)
1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello puo' essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare. 2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.
4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.
Art. 193 - (Nuove domande ed eccezioni)
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio.
2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
Art. 194 - (Nuovi documenti e nuove prove)
1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Art. 195 - (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)
1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 196 - (Improcedibilita' dell'appello)
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Art. 197 - (Trattazione e decisione)
1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.
2. Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell'articolo 99.
Art. 198 - (Non riproponibilita' di appello dichiarato improcedibile o inammissibile)
1. L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.
Art. 199 - (Rinvio al primo giudice)
1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:
a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;
b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullita' della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;
c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattivita' delle parti.
2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.
3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
4. Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016