Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
Decisione
Art. 167 - (Pronuncia della sentenza)
1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.
5. La decisione in forma semplificata e' assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.
6. La decisione in forma semplificata e' soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
Art. 168 - (Deposito della sentenza)
1. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne da' immediata comunicazione alle parti.
Art. 169 - (Esecutorieta' della sentenza)
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.
2. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
3. Il giudice di appello puo' disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione puo' essere anche parziale.
4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell'amministrazione sono provvisoriamente esecutive.
5. Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.
6. Se l'istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. CAPO V Appello
Art. 170 - (Appello in materia pensionistica)
1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta e' fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.
3. Il giudizio e' disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice unico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.
Art. 171 - (Ricorso nell'interesse della legge)
1. In materia pensionistica il pubblico ministero puo' ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016