CAPO II - Esecuzione delle sentenze di condanna
Art. 212 - (Titolo esecutivo)
1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
3. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero.
4. Nel caso di pluralita' di amministrazioni interessate all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di piu' parti, le ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione da eseguire, che provvede con decreto.
5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.
Art. 213 - (Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.
2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.
3. L'amministrazione o l'ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.
4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.
Art. 214 - (Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)
1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.
2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalita' di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta piu' proficua in ragione dell'entita' del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilita' per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.
5. La riscossione del credito erariale e' effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa;
b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.
6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attivita' volte al recupero del credito erariale, puo' indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.
7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attivita' di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.
8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali e' in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attivita' svolta.
Art. 215 - (Recupero del credito erariale in via amministrativa)
1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna e' effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.
2. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito, alla quale l'ufficio o l'ente erogatore da' esecuzione immediata.
3. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito erariale puo' chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonche' alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.
4. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'ufficio di cui all'articolo 214, comma 1.
5. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione e' determinato dall'ufficio designato di cui all'articolo 214, comma 1, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed e' sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente.
6. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Art. 216 - (Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)
1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore e la proficuita' dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante puo' fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attivita' esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale e' assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016