giovedì, 10 ottobre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
CAPO VI 
Ausiliari del giudice  

Art. 23 - (Consulente tecnico)

   1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu' consulenti.

   2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.

   3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi' essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio.

   4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e' stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.


Art. 24 - (Astensione e ricusazione del consulente)

   1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.


Art. 25 - (Commissario ad acta)

   1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta.


Art. 26 - (Custode)

   1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode e' stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.  Art. 27

(Liquidazione compensi)

   1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero e' regolata dall'articolo 63.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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