venerdì, 11 ottobre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 


CAPO III 
Trattazione

Art. 91 - (Udienza pubblica)

   1. L'udienza di discussione della causa e' pubblica, a pena di nullita'.

   2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.

   3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.

   4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.

   5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.

   6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che e' sempre udito nelle sue conclusioni.

   7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

   8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.

   9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.

   10. Del verbale non si da' lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.


Art. 92 - (Rinvii dell'udienza)

   1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, e' aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.

   2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, puo' rinviarla ad altra data.

   3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto.

   4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso e' data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

   5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.


Art. 93 - (Contumacia del convenuto)

   1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.

   2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza.

   3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

   4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

   5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne da' espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.

   6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale.

   7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

   8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

   9. La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.

   10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.

   11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.

   12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.

   13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

MARIO MEUCCI
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