Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
CAPO III
Giudizio sul conto
Art. 145 - (Istruzione e relazione)
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale e' tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorita' cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita' della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
Art. 146 - (Decreto di discarico)
1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.
2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. Se non e' espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto di discarico.
4. Il decreto puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da piu' contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.
5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, e' comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.
Art. 147 - (Iscrizione a ruolo d'udienza)
1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.
2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.
3. E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:
a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;
b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;
d) i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi;
e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.
4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della segreteria, e' comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.
Art. 148 - (Udienza di discussione)
1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.
2. L'agente contabile, ove presente in udienza, puo' essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non puo' svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato.
3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonche' adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.
4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non puo' disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarita' del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.
5. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'.
6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Art. 149 - (Decisione)
1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio puo' trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinche' prosegua l'istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facolta' di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purche' citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.
Art. 150 - (Estinzione)
1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, e' dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione da' comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilita'. PARTE IV GIUDIZI PENSIONISTICI TITOLO I GIUDIZI PENSIONISTICI CAPO I Generalità e fase introduttiva
Art. 151 - (Giudice competente)
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione di giudice unico.
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non e' rilevabile d'ufficio ed e' eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Art. 152 - (Forma della domanda)
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
f) la formulazione delle conclusioni;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Art. 153 - (Inammissibilita' del ricorso)
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando:
a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia;
b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;
c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformita' a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
Art. 154 - (Deposito del ricorso)
1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie puo' essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
3. Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.
4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
Art. 155 - (Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)
1. Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non intercorrono piu' di sessanta giorni.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.
8. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.
10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Art. 156 - (Costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
Art. 157 - (Costituzione e difesa personali delle parti)
1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale puo' essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.
2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.
Art. 158 - (Difesa delle pubbliche amministrazioni)
1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile.
Art. 159 - (Domanda riconvenzionale)
1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l'articolo 418 del codice di procedura civile.
Art. 160 - (Intervento)
1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.
3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016