Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
PARTE II
CAPO I - Denuncia di danno
Art. 51 - (Notizia di danno erariale)
1. Il pubblico ministero inizia l'attivita' istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.
3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullita' con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
6. La nullita' per violazione delle norme sui presupposti di proponibilita' dell'azione per danno all'immagine e' rilevabile anche d'ufficio.
7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinche' promuova l'eventuale procedimento di responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 52 - (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonche' i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilita' erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.
Art. 53 - (Contenuto della denuncia di danno)
1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonche', ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalita' e del loro domicilio.
Art. 54 - (Apertura del procedimento istruttorio)
1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.