venerdì, 06 dicembre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
CAPO III 
Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria

Art. 133 - (Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)

   1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

   2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

   3. Copia del ricorso e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

   4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla notificazione del medesimo.

   5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.


Art. 134 - (Decisione del ricorso)

   1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

   2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresi' una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese.

   3. Avverso il decreto, puo' essere fatta opposizione al collegio, a norma dell'articolo 135.

   4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.


Art. 135 - (Opposizione)

    1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

   2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.  3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.

   4. Entro dieci giorni dalla emanazione del decreto di fissazione dell'udienza quest'ultimo, unitamente al ricorso in opposizione, deve essere notificato al resistente, a cura dell'opponente.

   5. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.


Art. 136 - (Decisione)

   1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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