venerdì, 07 febbraio 2025

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
CAPO II 
Procedimento cautelare

Art. 161 - (Istanza provvedimenti cautelari)

   1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, puo' chiederne la sospensione.

   2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza.

   3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.

   4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.


Art. 162 - (Reclamo)

   1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

   2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria.

   3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

   4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.

   5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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