Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 112 - (Casi di correzione di errori materiali)
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
2. L'ordinanza di correzione e' notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza e' ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione puo' essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell'appello.
Art. 113 - (Procedimento di correzione)
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.
2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
3. Se la correzione e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
4. Se la correzione di una sentenza e' chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. 5. Sull'istanza il giudice, all'esito dell'udienza, provvede con ordinanza, che e' annotata sull'originale del provvedimento.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016