Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
CAPO IV Competenza
Art. 18 - (Competenza territoriale)
1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, e' attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice. 4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente e' quello della condotta causalmente prevalente.
Art. 19 - (Competenza funzionale)
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilita' relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20 - (Rilievo dell'incompetenza)
1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa, ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice territoriale indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente. CAPO V Astensione e ricusazione del giudice
Art. 21 - (Astensione)
1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
Art. 22 - (Ricusazione)
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario puo' proporsi oralmente prima della discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e' sottoscritto dalla parte o dal difensore.
4. La decisione e' pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio.
7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016