venerdì, 08 novembre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
CAPO V 
Decisione della causa

Art. 100 - (Decisione del collegio)

   1. Terminata l'udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.

   2. La sentenza e' depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.  


Art. 101 - (Deliberazione)

   1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

   2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

   3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

   4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente.

   5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

   6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.


Art. 102 - (Forma dei provvedimenti del collegio)

   1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.

   2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

   3. L'ordinanza se pronunciata in udienza e' inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, e' comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.  4. Il collegio pronuncia, altresi', ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

   5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio e' appellabile.

   6. Il collegio pronuncia sentenza:

   a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;

   b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

   c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

   d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

   7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.


Art. 103 - (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

   1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

   2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

   3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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