venerdì, 11 ottobre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
CAPO V - Ricorso per cassazione

Art. 207 - (Motivi di ricorso)

   1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.


Art. 208 - (Sospensione della sentenza impugnata)

   1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutivita' della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'articolo 209.


Art. 209 - (Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione)

   1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione puo' fare istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 205 dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.


Art. 210 - (Riassunzione)

   1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti puo' riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

   2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.

   3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

 PARTE VII INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE TITOLO I INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE CAPO I Interpretazione del titolo giudiziale


Art. 211 - (Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale)

   1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.

   2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento e' regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

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