venerdì, 06 dicembre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 

 
PARTE VI  - IMPUGNAZIONI 
TITOLO I - RIMEDI CONTRO LE DECISIONI 
CAPO I  - Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali

Art. 177  (Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)

   1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

   2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per cassazione.

   3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime.

   4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.


Art. 178 - (Termini per le impugnazioni e decorrenza)

   1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

   2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.

   3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altri parti.

   4. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, o per nullita' degli atti di cui all'articolo 93.  5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

   6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.


Art. 179 - (Luogo di notificazione dell'impugnazione)

   1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione e' notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

   2. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

   3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.


Art. 180 - (Deposito dell'atto di impugnazione)

   1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

   2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

   3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.


Art. 181 - (Istanza di fissazione dell'udienza)  

1. Salvo che l'istanza di fissazione dell'udienza non sia gia' formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte piu' diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell'udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.


Art. 182 - (Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)

   1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo all'altra parte entro il termine stabilito.

   2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

   3. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullita' della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

   4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

   5. Se la parte contro la quale e' stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede a norma dell'articolo 88.

   6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.


Art. 183 - (Pluralita' di parti nel giudizio d'impugnazione)

   1. Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di discussione.

   2. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

   3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di discussione.

   4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell'articolo 178.

   5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione e' inammissibile o improcedibile, puo' non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.


Art. 184 - (Impugnazioni avverso la medesima sentenza)

   1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

   2. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.

   3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

   4. L'impugnazione incidentale puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

   5. Le parti contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

   6. Con l'impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

   7. L'impugnazione incidentale tardiva e' proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse all'impugnazione ed e' depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 180, comma 1.


Art. 185  (Intervento)

   1. Nel giudizio di impugnazione e' ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200.


Art. 186 - (Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione)

   1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.

   2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.


Art. 187 - (Sospensione del procedimento d'impugnazione)

   1. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.


Art. 188 - (Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione)

   1. L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilita' agli eredi del debito risarcitorio.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

MARIA GINEVRA PAOLUCCI
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