Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.
Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016
CAPO III
Giudizi in unico grado
Art. 123 - (Ricorso)
1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.
2. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.
Art. 124 - (Notificazione del ricorso)
1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche':
a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.
Art. 125 - (Deposito del ricorso)
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, e' depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilita'.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.
Art. 126 - (Fissazione dell'udienza di trattazione)
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.
Art. 127 - (Costituzione delle parti)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo' presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
Art. 128 - (Decisione)
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.
5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
Art. 129 - (Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016