Art. 104 - (Incidenti formali in udienza)
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
Art. 105 - (Incidente di falso)
1. Chi deduce in giudizio la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso e' depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita'.
6. Se la sentenza non e' depositata nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di discussione.
Art. 106 - (Sospensione del giudizio)
1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. 2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.
3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.
Art. 107 - (Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)
1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
3. E' fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.
Art. 108 - (Interruzione del giudizio)
1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione. 4. Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.
5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.
6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, ovvero di successori di persona giuridica, puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
7. Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.
Art. 109 - (Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto)
1. La prosecuzione del giudizio puo' avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificata alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte puo' riassumere il processo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Art. 110 - (Rinunzia agli atti del processo)
1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.
2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.
3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.
4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.
5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a pronuncia sulle spese.
Art. 111 - (Estinzione del processo)
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
3. Il processo si estingue, altresi', se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.
4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.
5. L'estinzione del processo non estingue l'azione.
6. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 95, comma 3.
8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.