venerdì, 11 ottobre 2024

Codice di giustizia contabile. Il testo pubblicato in gazzetta.

Decreto Legislativo 26.8.2016 n. 174 - GU n. 209 del 7.9.2016

 


DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

 Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)

(GU n.209 del 7-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 41) - Vigente al: 7-10-2016


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. E' approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonche' le norme transitorie e le abrogazioni di cui all'allegato 3.


Art. 2  Entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei  ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

***

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE 

CAPO I Principi generali

ALLEGATO 1

CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

Art. 1- (Ambiti della giurisdizione contabile)

   1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.

   2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

   3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.


Art. 2 - (Principio di effettivita')

1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.  


Art. 3 - (Principio di concentrazione)

1. Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.


Art. 4 - (Giusto processo)

   1. Il processo contabile attua i principi della parita' delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.

   2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.


Art. 5 - (Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti)

   1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.

   2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.


Art. 6 - (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita')

   1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

   2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

   3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva, integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.

   4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

   5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.


Art. 7 - (Disposizioni di rinvio)

   1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

   2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

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LaPrevidenza.it, 08/09/2016

MARIO MEUCCI
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Docente Universitario

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SERGIO BENEDETTO SABETTA
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