CAPO I Principi generali
ALLEGATO 1
CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE
Art. 1- (Ambiti della giurisdizione contabile)
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti e' esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.
Art. 2 - (Principio di effettivita')
1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
Art. 5 - (Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti)
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Art. 6 - (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita')
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia garantita la riferibilita' soggettiva e l'integrita' dei contenuti, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalita' di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonche' le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilita' soggettiva, integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.
5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.
Art. 7 - (Disposizioni di rinvio)
1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.
LaPrevidenza.it, 08/09/2016