Art. 50 - (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e' sostituito dal seguente: "1. Ai soggetti aventi titolo
all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e
relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di
cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003
dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n.
468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai
requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003,
e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico
spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data
della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite
delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra'
comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo
4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di
decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non
spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione
di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento
dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla
data del 1º gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato
sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai
lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del
citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21
maggio 1998".