PENSIONI Integrazione al minimo - I limiti di reddito aggiornati al 2023
Le seguenti tabelle riportano i limiti reddituali per lottenere l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni previsto dall'articolo 6 della legge 11.11.1983 n. 638.
Come di consueto gli importi ed i limiti di reddito indicati nell'anno corrente sono da ritenersi provvisori sino a conferma che avviene solitamente nell'anno successivo.
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI - FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Articolo 6, legge 11.11.1983 n. 638
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale
2019
Oltre €. 13.338,26
Fino a €. 6.669,13
Oltre €. 6.669,13 e fino a €. 13.338,26
2020
Oltre €. 13.405,08
Fino a €. 6.702,54
Oltre €. 6.702,54 e fino a €. 13.405,08
2021
Oltre €. 13.405,08
Fino a €. 6.702,54
Oltre €. 6.702,54 e fino a €. 13.405,08
2022
Oltre €. 13.659,88
Fino a €. 6.829,94
Oltre €. 6.829,94 e fina a €. 13.659,88
2023
Oltre €. 14.657,24
Fino a €. 7.328,62
Oltre €. 7.328,62 e fino a €. 14.657,24
PENSIONI CONDECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale
2019
Oltre €. 33.345,65
Fino a €. 26.676,52
Oltre €. 26.676,52 e fino a €. 33.345,65
2020
Oltre €. 33.512,70
Fino a €. 26.81,16
Oltre €. 26.810,16 e fino a 33.512,70
2021
Oltre €. 33.512,70
Fino a €. 26.810,16
Oltre €. 26.810,16 e fino a €. 33.512,70
2022
Oltre €. 34.149,70
Fino a 27.319,76
Oltre €. 27.319,76 e fino a €. 34.149,70
2023
Oltre €. 36.643,10
Fino a €. 29.314,48
Oltre €. 29.314,48 e fino a €. 36.643,10
Alle pensioni liquidate dall'1.1. al 31.12 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al T.M. non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misur apari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, modificato dall'art. 11, c. 38 della legge 24.12.1993 n. 537
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994
Lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Gestione Lavoratori Autonomi
Decorrenza integrazione
Donne nate entro il 31.12.1939
Donne nate entro il 31.12.1934
1.1.2000
Uomini nati entro il 31.12.1934
Uomini nati entro il 31.12.1929
Donne nate dall' 1.1.1940 al 30.6.1940
Donne nate dall' 1.1.1935 al 30.6.1935
1.1.2001
Uomini nati dall'1.1.1935 al 30.6.1935
Uomini nati dall'1.1.1930 al 30.6.1930
Donne nate dall' 1.7.1940 al 31.12.1940
Donne nate dall' 1.7.1935 al 30.12.1935
1.1.2002
Uomini nati dall'1.7.1935 al 30.12.1935
Uomini nati dall'1.7.1930 al 30.12.1930
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1994
Anno
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione in misura intera e parziale
2019
Oltre €. 26.676,52
Fino a €. 20.007,39
Oltre €. 20.007,39 e fino a €. 26.676,52
2020
Oltre €. 26.810,16
Fino a €. 20.107,62
Oltre €. 20.107,62 e fino a €. 26.810,16
2021
Oltre €. 26.810,16
Fino a €. 20.107,62
Oltre €. 20.172,62 fino a €. 26.810,16
2022
Oltre 27.319,76
Fino a €. 20.489,92
Oltre €. 20.489,92 e fino a €. 27.319,76
2023
Oltre €. 29.314,48
Fino a €. 21.985,86
Oltre €. 21.985,86 e fino a €. 29.314,48
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31.12.1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, c. 14, della legge 8.8.1995 n. 335)
PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE IN RELAZIONE AL REDDITO
Reddito coniugale
Percentuale di integrazione
Superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte il T.M. annuo del FPLD calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio
70%
Superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte il T.M. annuo del FPLD calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio