mercoledì, 15 gennaio 2025

AREA TABELLE

Tabelle PENSIONI

Pensioni dei Fondi Speciali di Previdenza - Importi aggiornati al 2023

(Pensioni del Fondo Lavoratori Dipendenti e Autonomi - I limiti di reddito dal 2002 al 2009)

(Il contributo di solidarietà per il 2016 - non più dovuto dal 2017)Accedere a pensione nel 2023 - La guida delle uscite
Accredito contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche - MINIMALE RETRIBUTIVOAnno 2017
Anno 2023Assegno di invalidità - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità - Importi mensiliAssegno Ordinario di Invalidità - Limiti reddituali che escludono l'integrazione - Importi aggiornati al 2023Assegno vitalizio - Importo aumenti dal 2017 al 2023Aumenti pensione legati al costo vita - Rivalutazione 2020Aumento dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Aumento della pensione sociale - Importi aggiornati al 2023Calcolo pensione - Coefficienti di trasformazione del montante contributivo 2023 - 2024EX-INPDAI - Minimale e massimale retributivo - Dati aggiornati al 2023Importo aggiuntivo legge 388/2000 - Dati  aggiornati al 2023Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità legge 12.6.1984 n. 222Indennità Integrativa Speciale (IIS) - Importi aggiornati al 2023
Integrazione al minimo - I limiti di reddito aggiornati al 2023Maggiorazione dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi aggiornati al 2023Pensione contributiva anticipata - Importo minimo per il dirittoPensione di vecchiaia contributiva - Importo minimo per il dirittoPensioni ai superstiti - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Pensioni d'oro - Le riduzioni in percentualeSuperminimi - Art. 14 quater, comma 3 legge 33/1980 - Dati aggiornati al 2023Trattamenti minimi - Incremento della maggiorazione sociale - Importi aggiornati al 2023Trattamenti minimi lavoratori dipendenti e autonomiTrattamenti minimi LSU  - Importi aggiornati al 2023Vittime del terrorismo - Benefici legge 206/2004 - Rivalutazione pensioni - Dati aggiornati al 2023
PENSIONI
Maggiorazione dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023
Riferimenti normativi

Art. 38 della legge 448/2001 modificato dall'art. 2 c. 5 della legge 127/2007

***

(Estratto della legge 448 del 2001)

Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:  

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:  a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

***

(Estratto della legge 127 del 2007)

Art. 5.

Interventi in materia pensionistica

 ......

 5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.




MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - GLI IMPORTI
  2016 2017 2018
Da 65 anniMensile€. 190,26 Mensile€. 190,26 Mensile€. 190,86
Annuo€. 2.473,38 Annuo€. 2.473,38 Annuo€. 2.481,18
Da 70 anniMensile€. 190,26 Mensile€. 190,26 Mensile€. 190,86
Annuo€. 2.473,38 Annuo€. 2.473,38 Annuo€. 2.481,18



MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
[A] Limite personale = (AS) assegno sociale annuo + aumento annuo
[B] Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)


Anno ASPersonaleConiugale
2016€. 5.824,91€. 8.298,29€. 14.123,20
2017€. 5.824,91€. 8.298,29€. 14.123,20
2018€. 5.889,00 €. 8.370,18 €. 14.259,18


















MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - GLI IMPORTI
  2019 2020  2021 
Da 65 anniMensile€. 191,46 Mensile€. 191,74  Mensile €. 191,74
Annuo€. 2.488,98 Annuo€. 2.492,62  Annuo€. 2.492,62
Da 70 anniMensile€. 191,46 Mensile €. 191,74 Mensile€. 191,74
Annuo€. 2.488,98 Annuo €. 2.492,62 Annuo€. 2.492,62



MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
[A] Limite personale = (AS) assegno sociale annuo + aumento annuo
[B] Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)


Anno ASPersonaleConiugale
2019€. 5.953,87€. 8.442,85€. 14.396,72
2020€. 5.983,64€. 8.476,26€. 14.459,90
2021€. 5.983,64€. 8.476,26€. 14.459,90














MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - GLI IMPORTI
  2022 2023   
Da 65 anniMensile€. 192,79 Mensile€. 196,91  Mensile            
Annuo€. 2.506,27 Annuo€. 2.559,83 Annuo 
Da 70 anniMensile€. 192,79 Mensile €. 196,91 Mensile 
Annuo€. 2.506,27 Annuo €. 2.559,93 Annuo 



MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO
[A] Limite personale = (AS) assegno sociale annuo + aumento annuo
[B] Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)


Anno ASPersonaleConiugale
2022€. 6.097,39€. 8.603,66€. 14.701,05
2023€. 6.542,51€. 9.102,34€. 15.644,85
    












MARIA GINEVRA PAOLUCCI
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...