venerdì, 06 dicembre 2024

AREA TABELLE

Tabelle PENSIONI

Pensioni dei Fondi Speciali di Previdenza - Importi aggiornati al 2023

(Pensioni del Fondo Lavoratori Dipendenti e Autonomi - I limiti di reddito dal 2002 al 2009)

(Il contributo di solidarietà per il 2016 - non più dovuto dal 2017)Accedere a pensione nel 2023 - La guida delle uscite
Accredito contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche - MINIMALE RETRIBUTIVOAnno 2017
Anno 2023Assegno di invalidità - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità - Importi mensiliAssegno Ordinario di Invalidità - Limiti reddituali che escludono l'integrazione - Importi aggiornati al 2023Assegno vitalizio - Importo aumenti dal 2017 al 2023Aumenti pensione legati al costo vita - Rivalutazione 2020Aumento dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Aumento della pensione sociale - Importi aggiornati al 2023Calcolo pensione - Coefficienti di trasformazione del montante contributivo 2023 - 2024EX-INPDAI - Minimale e massimale retributivo - Dati aggiornati al 2023Importo aggiuntivo legge 388/2000 - Dati  aggiornati al 2023Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità legge 12.6.1984 n. 222Indennità Integrativa Speciale (IIS) - Importi aggiornati al 2023
Integrazione al minimo - I limiti di reddito aggiornati al 2023Maggiorazione dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi aggiornati al 2023Pensione contributiva anticipata - Importo minimo per il dirittoPensione di vecchiaia contributiva - Importo minimo per il dirittoPensioni ai superstiti - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Pensioni d'oro - Le riduzioni in percentualeSuperminimi - Art. 14 quater, comma 3 legge 33/1980 - Dati aggiornati al 2023Trattamenti minimi - Incremento della maggiorazione sociale - Importi aggiornati al 2023Trattamenti minimi lavoratori dipendenti e autonomiTrattamenti minimi LSU  - Importi aggiornati al 2023Vittime del terrorismo - Benefici legge 206/2004 - Rivalutazione pensioni - Dati aggiornati al 2023
PENSIONI
Aumento dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023
Riferimenti normativi

Art. 70, commi 1), 2) ,3) della legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001)


IMPORTI
Età anagrafica 2001Dal 1° gennaio 2002
(senza diritto all'incremento di cui all'art. 38 legge 28.12.2001 n.448)  
Da 65 anniMensile25.000Mensile€. 12,92
Annuo325.000Annuo€. 167,96
Da 70 anniMensile25.000    
Annuo325.000
Da 75 anniMensile

40.000 
Annuo520.000



LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE 
[A] Limite personale = (AS) assegno sociale annuo + aumento annuo
[B] Limite coniugale = limite personale + (TM) trattamento minimo annuo





ASSEGNO SOCIALE - I LIMITI DI REDDITO PER VERIFICARE IL DIRITTO
 AnnoASTMPersonaleConiugale
2016€. 5.824,91€. 6.524,57€. 5.992,87€. 12.517,44
2017€. 5.824,91€. 6.524,57€. 5.992,87€. 12.517,44
2018€. 5.889,00 €. 6.669,13 €. 6.056,96€. 12.653,42
2019€. 5.953,87€. 5.953,87€. 6.121,83€. 12.790,96
2020 €. 5.983,64 €. 6.705,54 €. 6.151,60 €. 12.854,14
2021€. 5.983,64€. 6.705,54€. 6.151,60€. 12.854,14
2022€. 6.097,39€. 6.829,94€. 6.265,35€. 13.095,29
2023€. 6.542,51€. 7.328,62€. 6.710,47€. 14.039,09


(Estratto della legge 23.12.2000 n. 388)

Art. 70 (Maggiorazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.





MAURIZIO RICIGLIANO
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