RIVALUTAZIONE PENSIONI NEL 2020 - Criteri di applicazione |
1) | Nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps (da adesso T.M.). Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto T.M. e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il T.M. e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto qui previsto, l'aumento viene comuque attribuito fino alla capienza del limite maggiorato |
2) | Nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il T.M. Inps e pari o inferiore a cinque volte il T.M. Inps. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il T.M. e inferiore a tale limite maggiorato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto qui previsto, l'aumento viene comuque attribuito fino alla capienza del limite maggiorato. |
3) | Nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il T.M. Inps e pari o inferiori a sei volte il T.M. Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto T.M. e inferiore a tale limite maggiorato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto qui previsto, l'aumento viene comuque attribuito fino alla capienza del limite maggiorato. |
4) | Nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il T.M. Inps e pari o inferiori a otto volte il T.M. Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiori a otto volte il predetto T.M. e inferiore a tale limite, maggiorato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto qui previsto, l'aumento viene comuque attribuito fino alla capienza del limite maggiorato. |
5) | Nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il T.M. Inps e pari o inferiori a nove volte il T.M. Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiori a nove volte il predetto T.M. e inferiore a tale limite, maggiorato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto qui previsto, l'aumento viene comuque attribuito fino alla capienza del limite maggiorato. |
6) |
Nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS
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Dal | Fasce dei trattamenti | Percentuale dell'indice di perequazione da attribuire | Aumento % | Importo dei trattamenti complessivi |
| Da | a | Importo garanzia |
1.1.2020 | Fino a 3 volte il TM | 100 | 0,400% | - | 1.539,03 | ** |
Fascia di garanzia | Importo garantito | ** | 1.539,04 | 1.539,21 | 1.545,19 |
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM | 97 | 0,388% | 1.539,04 | 2.052,04 | ** |
Fascia di garanzia | Importo garantito | ** | 2.052,05 | 2.053,68 | 2.060,00 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 77 | 0,308% | 2.052,05 | 2.565,05 | ** |
Fascia di garanzia | Importo garantito | ** | 2.565,06 | 2.567,61 | 2.572,95 |
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM | 52 | 0,208% | 2.565,06 | 3.078,06 | ** |
Fascia di garanzia | Importo garantito | ** | 3.078,07 | 3.078,67 | 3.084,46 |
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM | 47 | 0,188% | 3.078,07 | 4.104,08 | ** |
Fascia di garanzia | Importo garantito | ** | 4.104,09 | 4.104,41 | ** |
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM | 45 | 0,180% | 4.104,09 | 4.617,09 | ** |
Fascia di garanzia | Importo garantito | ** | 4.617,10 | 4.618,01 | 4.625,40 |
Oltre 9 volte il TM | 40 | 0,160% | 4.617,10 | ** | ** |
2) Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
2.1) Quadro normativo
L'articolo 3, comma 4-quater , del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ovvero
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.
Pensioni con benefici di vittima del terrorismo
Tali pensioni non sono assoggettate al principio del cumulo perequativo, sono pertanto rivalutate singolarmente. Nel 2020 l'indice ordinario è risultato inferiore all'1,25%, pertanto la rivalutazione sarà applicata come da tabella che segue.
Dal | Fasce trattamenti | % | Aumento del | Importi complessivi dei trattamenti |
1.1.2020 | | Da | a |
Fino a 3 volte il TM | 100 | 1,2500% | 0,00 | €. 1539,03 |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM | 90 | 1,250% | €. 1.539,04 | €. 2.565,05 |
Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,9375% | €. 2.565,06 | Qualsiasi |
Anno 2019 - Indice di rivalutazione definitivo
Il decreto 15.11.2019 ha confermato in via definitiva nella misura dell'1,1% l'aumento di perequazione automatica già attribuito provisoriamente per l'anno 2019.
Ne consegue che nessun conguaglio è stato effettuato sui trattamenti di pensione rispetto a quanto già erogato nel 2019.
I valori definitivi 2019 sono riportati nella tabella sottostante
Decorrenza | T.M. pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1.1.2019 | €. 513,01 | 292,43% |
IMPORTI ANNUI | €. 6.669,13 | €. 3.801,59 |
Anno 2020 - Indice di rivalutazione provvisorio
L'articolo 2 del decreto 15.11.2019 determina nello 0,4% la percentuale da applicarsi per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2020.
Nella tabella che segue si riportano i conseguenti valori.
Decorrenza | T.M. pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1.1.2020 | €. 515,07 | €. 293,60 |
IMPORTI ANNUI | €. 6.695,91 | €. 3.816,60 |
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
Pensioni sociali e assegni sociali
Si riportano di seguito gli importi definitivo per l'anno 2019 e provvisorio per l'anno 2020 e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
| Pensione sociale | Assegno sociale |
Decorrenza | Importi |
mensile | annuo | mensile | annuo |
1.1.2019 | €. 377,44 | €. 4.906,72 | €. 457,99 | €. 5.953,87 |
1.1.2020 | €. 378,95 | €. 4.926,35 | €. 459,83 | €. 5.977,79 |
| Limiti reddituali massimi |
personale | coniugale | personale | coniugale |
1.1.2019 | €. 4.906,72 | €. 16.905,90 | €. 5.953,87 | €. 11.907,74 |
1.1.2020 | €. 4.926,35 | €. 16.973,53 | €. 5.977,79 | €. 11.955,58 |
Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l'anno 2017 e previsionale per l'anno 2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%. Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.
Limite di reddito annuo personale | Importi mensili |
Anno | Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti | Invalidi parziali e minori | Invalidi, sordomuti | Ciechi parziali | Ciechi assoluti |
1.1.2019 | €. 16.184,34 | €. 4.906,72 | €. 285,66 | €. 212,01 | €. 308,93 |
1.1.2020 | €. 16.982,49 | €. 4.926,35 | €. 286,81 | €. 212,86 | €. 310,17 |
Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2018 - luglio 2019 e il periodo precedente agosto 2017 - luglio 2018 è risultata del + 1,07.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dell' 1,07 per cento.
La rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L'indice dell'1,07% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.