mercoledì, 04 dicembre 2024

AREA TABELLE

Tabelle PENSIONI

Pensioni dei Fondi Speciali di Previdenza - Importi aggiornati al 2023

(Pensioni del Fondo Lavoratori Dipendenti e Autonomi - I limiti di reddito dal 2002 al 2009)

(Il contributo di solidarietà per il 2016 - non più dovuto dal 2017)Accedere a pensione nel 2023 - La guida delle uscite
Accredito contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche - MINIMALE RETRIBUTIVOAnno 2017
Anno 2023Assegno di invalidità - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità - Importi mensiliAssegno Ordinario di Invalidità - Limiti reddituali che escludono l'integrazione - Importi aggiornati al 2023Assegno vitalizio - Importo aumenti dal 2017 al 2023Aumenti pensione legati al costo vita - Rivalutazione 2020Aumento dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Aumento della pensione sociale - Importi aggiornati al 2023Calcolo pensione - Coefficienti di trasformazione del montante contributivo 2023 - 2024EX-INPDAI - Minimale e massimale retributivo - Dati aggiornati al 2023Importo aggiuntivo legge 388/2000 - Dati  aggiornati al 2023Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità legge 12.6.1984 n. 222Indennità Integrativa Speciale (IIS) - Importi aggiornati al 2023
Integrazione al minimo - I limiti di reddito aggiornati al 2023Maggiorazione dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi aggiornati al 2023Pensione contributiva anticipata - Importo minimo per il dirittoPensione di vecchiaia contributiva - Importo minimo per il dirittoPensioni ai superstiti - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Pensioni d'oro - Le riduzioni in percentualeSuperminimi - Art. 14 quater, comma 3 legge 33/1980 - Dati aggiornati al 2023Trattamenti minimi - Incremento della maggiorazione sociale - Importi aggiornati al 2023Trattamenti minimi lavoratori dipendenti e autonomiTrattamenti minimi LSU  - Importi aggiornati al 2023Vittime del terrorismo - Benefici legge 206/2004 - Rivalutazione pensioni - Dati aggiornati al 2023
PENSIONI
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità - Importi mensili
Riferimenti normativi

Art. 5 legge 12.6.1984 n. 222

***

Art. 5.

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilita'

1. Ai pensionati per inabilita', che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non e' dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
b) non e' compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) e' ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

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DecorrenzaImporto mensile
1.1.2002€. 379,08
1.7.2002€. 389,32
1.7.2003€. 398,66
1.1.2004€. 406,99
1.7.2005€. 415,13
1.7.2006€. 422,19
1.7.2007€. 430,63
1.1.2008€. 457,67
1.7.2009€. 472,45
1.7.2010€. 475,99
1.7.2011€. 483,37
1.1.2012€. 510,83
1.7.2013€. 526,26
1.7.2014€. 532,21
1.7.2016€. 533,22
1.7.2017€. 533,22
1.7.2018€. 539,09
1.7.2019€. 545,02
1.7.2020€. 545,02
1.1.2021€. 574,59
1.7.2022€. 585,51


(estratto legge 12.6.1984 n. 222)

Art. 5 - Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra: a) non e' dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione; b) non e' compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; c) e' ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.
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