LIMITI REDDITUALI |
Ammmontare dei redditi | Percentuale di riduzione |
Reddito superiore a 3 volte il T.M. del FPLD da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | 25% dell'importo della pensione |
Reddito superiore a 4 volte il T.M. del FPLD da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | 40% dell'importo della pensione |
Reddito superiore a 5 volte il T.M. del FPLD da calcolarsi in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio | 50% dell'importo della pensione |
LIMITI REDDITUALI - GLI IMPORTI |
Anno | Ammmontare dei redditi | Percentuale di riduzione |
2019 | Fino a €. 20.007,39 | Nessuna |
Oltre €. 20.007,39 fino a €. 26.676,52 | 25% dell'importo della pensione |
Oltre €. 26.676,52 fino a €. 33.345,65 | 40% dell'importo della pensione |
Oltre €. 33.345,65 | 50% dell'importo della pensione |
2020 | Fino a €. 20.107,62 | Nessuna |
Oltre €. 20.107,62 fino a €. 26.810,16 | 25% dell'importo della pensione |
Oltre €. 26.80,16 fino a €. 33.512,70 | 40% dell'importo della pensione |
Oltre €. 33.512,70 | 50% dell'importo della pensione |
2021 | Fino a €. 20.107,62 | Nessuna |
Oltre €. 20.107,62 fino a €. 26.810,16 | 25% dell'importo della pensione |
Oltre €. 26.810,16 fino a €. 33.512,70 | 40% dell'importo della pensione |
Oltre €. 33.512,70 | 50% dell'importo della pensione |
2022 | Fino a €. 20.489,82 | Nessuna |
Oltre €. 20.489,82 fino a €. 27.319,76 | 25% dell'importo della pensione |
Oltre €. 27.319,76 fino a €. 34.149,70 | 40% dell'importo della pensione |
Oltre €. 34.149,70 | 50% dell'importo della pensione |
2023 | Fino a €. 21.985,86 | Nessuna |
Oltre €. 21.985,86 fino a €. 29.314,48 | 25% dell'importo della pensione |
Oltre €. 29.314,48 fino a €. 36.643,10 | 40% dell'importo della pensione |
Oltre €. 36.643,10 | 50% dell'importo della pensione |
(Art. 1, c. 41 legge 8.8.1995 n. 335)
c. 41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.