mercoledì, 15 gennaio 2025

AREA TABELLE

Tabelle PENSIONI

Pensioni dei Fondi Speciali di Previdenza - Importi aggiornati al 2023

(Pensioni del Fondo Lavoratori Dipendenti e Autonomi - I limiti di reddito dal 2002 al 2009)

(Il contributo di solidarietà per il 2016 - non più dovuto dal 2017)Accedere a pensione nel 2023 - La guida delle uscite
Accredito contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche - MINIMALE RETRIBUTIVOAnno 2017
Anno 2023Assegno di invalidità - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità - Importi mensiliAssegno Ordinario di Invalidità - Limiti reddituali che escludono l'integrazione - Importi aggiornati al 2023Assegno vitalizio - Importo aumenti dal 2017 al 2023Aumenti pensione legati al costo vita - Rivalutazione 2020Aumento dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Aumento della pensione sociale - Importi aggiornati al 2023Calcolo pensione - Coefficienti di trasformazione del montante contributivo 2023 - 2024EX-INPDAI - Minimale e massimale retributivo - Dati aggiornati al 2023Importo aggiuntivo legge 388/2000 - Dati  aggiornati al 2023Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità legge 12.6.1984 n. 222Indennità Integrativa Speciale (IIS) - Importi aggiornati al 2023
Integrazione al minimo - I limiti di reddito aggiornati al 2023Maggiorazione dell'assegno sociale - Importi aggiornati al 2023Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi aggiornati al 2023Pensione contributiva anticipata - Importo minimo per il dirittoPensione di vecchiaia contributiva - Importo minimo per il dirittoPensioni ai superstiti - Cumulo con i redditi del beneficiario - Limiti reddituali aggiornati al 2023Pensioni d'oro - Le riduzioni in percentualeSuperminimi - Art. 14 quater, comma 3 legge 33/1980 - Dati aggiornati al 2023Trattamenti minimi - Incremento della maggiorazione sociale - Importi aggiornati al 2023Trattamenti minimi lavoratori dipendenti e autonomiTrattamenti minimi LSU  - Importi aggiornati al 2023Vittime del terrorismo - Benefici legge 206/2004 - Rivalutazione pensioni - Dati aggiornati al 2023
PENSIONI
Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità legge 12.6.1984 n. 222
Importi aggiornati al 2023
 
IMPORTI
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età mensile€. 136,44  
annuo €. 1.773,72 
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE

A - Limite personale = trattamento minimo annuo + maggiorazione sociale annua
B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo
AnnoTrattamento minimo (TM)Assegno sociale (AS)Limite personaleLimite coniugale
2020€. 6.702,54€. 5.983,64€. 8.476,26€. 14.459,90
2021€. 6.702,54€. 5.983,64€. 8.476,26€. 14.459,90
2022€. 6.829,94€. 6.097,39€. 8.603,66€. 14.701,05
2023€. 7.328,62€. 6.542,51€. 9.102,34€. 15.644,85



Legge 12.6.1984 n. 222

Articolo 2. Pensione ordinaria di inabilità. 

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. 

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: 

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni; 

b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. 

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità. 

6. Ove l'inabilità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.


GIANNANTONIO BARBIERI
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