Il contributo di solidarietà è stato introdotto dall'art. 1, commi 486 e 487 della legge 27.12.2013 n. 147 ed è stato applicato sulle pensioni derivanti da forme di previdenza obbligatoria su importi complessivamente superiori
a quattordici volte il trattamento minimo vigente per ciascun anno di applicazione.
IL CONTRIBUTO E' STATO APPLICATO NEL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2016.
A partire dal'anno 2017 cessa l'applicazione del contributo.
Di seguito si riporta la tabella relativa all'anno 2016 elaborata sull'importo del trattamento minimo pari a €. 501,89 (mensile) e €. 6.524,57 (annuale)
Eventuali conguagli a debito o a credito saranno effettuati con la mensilità di marzo 2017 ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell'anno.