Avv. Ilario Maio
VIII- Coniuge separato. Convivente more uxsorio.
Il diritto alla pensione di reversibilità sorge anche in capo al coniuge separato legalmente, anche quando la sentenza di separazione personale abbia disposto l'addebito della responsabilità della separazione al coniuge su richiesta dell'altro coniuge.
Secondo il principio, ripetutamente affermato, in prevalenza, dalla Corte di Cassazione, “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dei 1987 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte", in quanto, nonostante che la Corte costituzionale, abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all'altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione .
Ad ambedue le situazioni è quindi applicabile la legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, il quale non richiede, a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato.
In definitiva, nella legge citata la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima”, (Cassazione civile sez. lav. n. 6684 del 2009, Fonti: Diritto & Giustizia 2009; Cassazione civile sez. lav. n. 24802 del 2010).
Dunque, Secondo la Corte di Cassazione, venuta meno l'esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite, separato o non, per ottenere il trattamento di reversibilità.
La prestazione, invece, non compete al convivente more uxsorio, neanche nei casi in cui il rapporto di convivenza abbia assunto gli stessi connotati di stabilità e visibilità proprio del vincolo matrimoniale, rimanendo punto fermo la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo che qualificano la famiglia di diritto e non la famiglia di fatto, (Corte Cost. Sentenza n. 491/2000 Fonti: Giur. cost. 2000, 6, ).
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
Avvocato
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...