mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

IV-  Soggetti aventi diritto alle prestazioni a favore dei superstiti

 

I soggetti, superstiti dell’assicurato o del pensionato, che hanno diritto alla tutela previdenziale accordata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, cioè all'intervento diretto in loro favore, sono i familiari.

Secondo quanto previsto dalla legge (art. 22, legge 21 luglio 1965 n. 903,) i familiari aventi diritto  (iure proprio)  alla prestazione sono:

il coniuge e i figli, compresi gli equiparati;

in mancanza  del coniuge e dei figli, i genitori;

in mancanza anche dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

La Corte Costituzionale  (sentenza n. 189 del 1999) ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei nipoti conviventi con i nonni, seppure non affidati con un formale provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Condizione necessaria per beneficiare della prestazione  in favore dei superstiti è che i predetti familiari alla momento della morte dell’assicurato o pensionato si trovassero a suo carico.

Pur rientrando tra quelli aventi in astratto diritto alla prestazione ai superstiti,  per stabilito dalla legge n. 125 del 2011(Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta), non hanno diritto alla pensione di  reversibilità  o  indiretta, ovvero all'indennità una tantum,  i  familiari  superstiti  che  sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli  articoli  575,  584  e  586  del  codice  penale  in  danno dell'iscritto o del pensionato.

I  familiari  superstiti  che  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui agli  articoli  575,  584  e  586  del  codice  penale  che sono titolari di  una  pensione di  reversibilità  o  indiretta, invece, perdono il  diritto  al   relativo trattamento a  decorrere dal 19 agosto 2011,  data  di  entrata  in  vigore  della n. 125 del 2011.

Con una norma di civiltà giuridica, il legislatore, dunque, ha inteso porre fine a quell’odiosa situazione che si veniva a creare ogni qualvolta l’uxoricida veniva a beneficiare della pensione ai superstiti, acquisendo il diritto alla prestazione pensionistica a seguito della morte dell’assicurato o pensionato, cagionata dallo stesso beneficiario.  

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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