Avv. Ilario Maio
V- La pensione di reversibilità al coniuge superstite.
Per il coniuge superstite non divorziato, al momento del decesso dell'altro coniuge sorge il diritto alla pensione di reversibilità o ai superstiti.
Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico; nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Per effetto della legge n. 903del 1977 (art. 11), sulla parità di condizioni tra uomo e donna, che ha abrogato la disposizione normativa (art. 22 legge n. 903 del 1965) nella parte in cui disponeva che “se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro”, entrambi i coniugi, marito e moglie, acquistano il diritto alla prestazione pensionistica, senza alcuna distinzione di sesso.
Il coniuge divorziato, invece, ha diritto alla pensione solo in presenza di determinate condizioni: deve essere titolare di assegno divorzile (art, 5 della legge 898/1970); non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio; la data di inizio del rapporto assicurativo, dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
L'art. 9, 2° comma, legge 1dicembre 1970 n. 898, modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, dispone che "in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".
Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (art. 5, legge n. 263 del 2005) ha precisato che la predetta disposizione (commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni), si interpreta nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ad una quota in caso di concorso con altro coniuge superstite, perciò, presuppone l'effettivo godimento al momento della morte dell’assicurato o pensionato dell’assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto e va negato in difetto di godimento dell'assegno medesimo, senza che rilevi la maturazione dei soli presupposti per conseguirlo, non tradotti nell'attribuzione dell'assegno stesso; né, in mancanza del previsto titolo, assumono rilievo erogazioni sporadiche o continuative intervenute fra gli ex coniugi, in via di fatto ed anche in base a convenzioni fra essi intercorsi, la cui efficacia deve ritenersi circoscritta ai rapporti fra le parti, spettando solo al giudice il potere di accertare i presupposti attinenti alle condizioni economiche dei coniugi ed alle ragioni della decisione, che giustificano nei confronti dell'Ente erogatore la prosecuzione, nella forma della pensione di reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite, prima indirettamente adempiuta dalla pensione cui era titolare il defunto coniuge debitore dell'assegno.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prima dell’intervento del legislatore, (SS.UU. sentenza n. 5939 del 25.5.1991), peraltro, ai fini di una corretta ed uniforme interpretazione dell’articolo 9 della legge n. 898 del 1970, come riformulato dall'articolo 2 della legge 1.8.78 n. 436, e sostituito, poi, dall'articolo 3 della legge 74/87, hanno fissato i seguenti principi:
- mentre la norma di cui al predetto art. 9 come riformulato dall'articolo 2 della legge n. 436, non attribuiva al coniuge non passato a nuove nozze, la pensione dell'ex coniuge, ma solo un assegno assimilabile a quello pensionistico, che il giudice determinava, e non richiedeva che in precedenza fosse stato liquidato a detto coniuge superstite un assegno di divorzio di cui all'art. 5,in quanto era sufficiente che sussistessero le condizioni per il riconoscimento di tale assegno, invece, la disposizione innovativa di cui all'art. 13 della legge 74 del 1987, ha attribuito al coniuge superstite divorziato, non passato a nuove nozze, un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, condizionandolo però, alla titolarità dell'assegno di divorzio;
- l’articolo 13 non ha efficacia retroattiva, per cui è applicabile solo ai casi in cui il coniuge pensionato, o avente diritto alla pensione, sia morto dopo l'entrata in vigore di essa, mentre nei casi di morte anteriore è applicabile la precedente normativa.
L’interpretazione della Corte di Cassazione si ispira ai principi fissati dalla Corte Costituzionale, (Corte Cost. sentenza n. 777 del 7/7/1988) che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, legge n. 898 del 1970, come modificato dall'articolo 13, legge 74 del 1987, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione ha affermato “che il nuovo testo dell'articolo 9 comma secondo, introdotto dalla legge n. 74 del 1987, ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio”.
Da ciò consegue che l'attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell'an e nel quantum alla discrezionalità del tribunale, e, dall'altro lato, viene assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto anteriormente alla sentenza di divorzio.
Da tale condizione non si può prescindere, in quanto il carattere essenziale del trattamento di reversibilità è quello di "realizzare una garanzia di continuità di sostentamento del superstite", così che si impone indefettibilmente il requisito della vivenza a carico".
Le pensione di reversibilità, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, è attribuita anche in favore del coniuge che abbia divorziato all’estero, purché la sentenza di divorzio con la quale è stato riconosciuto il diritto all’assegno divorziale sia debitamente trascritta in Italia ( messaggio Inps n. 1904 del 1999).
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
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