mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

IX- Figli ed assimilati.

Il diritto alla pensione di reversibilità, oltre al coniuge superstite, spetta anche ai figli legittimi, ai figli legittimati ed alle persone equiparate (art. 38 d.p.r.  n. 818 del 1957), purché alla data di morte del dante causa  fossero a carico di questo e si trovassero in una delle condizioni previste dalla legge.

Anche i figli postumi, hanno diritto alla pensione e “poiché il diritto alla pensione di riversibilità avrebbe dovuto essere riconosciuto a tutti i figli”, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di riversibilità le figlie “maritate” anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo, (art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39) i figli coniugati, di entrambi i sessi inabili, alla data del decesso del genitore hanno diritto alla prestazione ai superstiti, (Corte Cost. sent. n. 164/75 Fonte: giurisprudenza cost. prev. Roma 1986  II, 627). L’illegittimità è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale per eliminare una condizione diversificatrice tra orfane ed orfani, fondata esclusivamente sulla differenza di sesso.

La pensione non viene perduta dalle figlie in caso di successivo matrimonio in quanto la norma discriminatoria (art. 3 lett. a) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39) che riteneva che l'orfana che fosse passata a nozze sarebbe stata mantenuta dal marito e quindi dovesse perdere la precedente pensione, poiché non trovava più giustificazione nella attuale realtà giuridica e sociale, è stata, a sua volta, dichiarata costituzionalmente illegittima, (Corte Cost. sent. 140/79. Fonte: giurisprudenza cost. prev. Roma 1986  II, 633).

Sono equiparati ai figli legittimi:

i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (legge. 04.05.1983 n.184 del 1983);

i figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

i figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile;

i figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;

i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;

i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11); minori regolarmente  affidati dagli organi competenti a norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818).

Si deve, peraltro, evidenziare che con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), entrata in vigore dal 10 gennaio 2013, il legislatore ha introdotto modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali, pertanto, ( 1, comma 7, legge n. 219 del 2012), è venuta meno ogni distinzione tra figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottivo: “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (art. 315 codice civile).  

La ratio della riforma si rinviene nell’intento di eliminare ogni diseguaglianza tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di figlio.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione.

In particolare , con i predetti decreti, tra l’altro, si dovrà procedere:

- alla sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

 

- all’abrogazione delle disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione,  (art. 2 legge n. 219 del 2012).

 

Si impone quindi anche l’armonizzazione della disciplina previdenziale alla nuova disciplina sulla filiazione.

 

I figli minori, studenti  di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato. 

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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