Avv. Ilario Maio
XVI- Differenza di età tra coniugi e durata del matrimonio.
La differenza di età tra i coniugi e la durata del matrimonio assumono rilievo e costituiscono i presupposti per la determinazione della misura della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite per i decessi di pensionati intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.
Il legislatore (art. 18, comma 5 , d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011), seguendo un percorso inverso a quello tracciato dalla Corte Costituzionale che aveva di chiarato l’illegittimità costituzionale, prima della disposizione normative nella parte in cui, in caso di differenza di età di 20 0 25 anni tra i coniugi escludeva il diritto a pensione (Corte Costituzionale sentenza n. 588 del 1988, in riv. Giuridica lav. 1988, III, 220), e poi della norma che per chi avesse contratto matrimonio con un pensionato con più di 72 anni di età, subordinava il diritto alla pensione di reversibilità alla durata del matrimonio per almeno due anni (Corte Costituzionale sentenza n. 189 del 1991, in Foro italiano 1991, I,2997, n. 110 del 1999) , ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, “nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni”.
La riduzione della pensione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10; nei casi di frazione di anno, la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Il coniuge superstite, pertanto, ha diritto alla quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante, pari al 60%, a condizioni che:
- il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
- tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.
Destinatari della normativa sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
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