Avv. Ilario Maio
XIII - Nipoti conviventi a carico ma non affidati ai nonni.
Il diritto alla pensione ai superstiti, a determinate condizioni, spetta anche ai nipoti che convivono con i nonni deceduti e si trovano a carico di questi, anche se non formalmente affidati agli stessi con un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La Corte costituzionale infatti, con la sentenza n. 180 del 20 maggio 1999, (Fonti: Dir. e prat. del lavoro 2000, 162, Dir. lav. 2000, II, 316) ha dichiarato illegittima la disciplina che regola il diritto alla pensione ai superstiti nella parte in cui non includeva tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori a carico dei nonni assicurati o pensionati che non siano formalmente affidati agli stessi con un provvedimento formale dell'autorità giudiziaria, (art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818: norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952 n. 218 sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).
La Corte costituzionale, ha ritenuto che tale esclusione risulta irragionevole e che, di conseguenza, l’art. 38 D.P.R. n. 818 del 1957 comporti una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La Corte prende le mosse dalla ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici, individuata nella necessità di farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del titolare, il godimento da parte di soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari una protezione delle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto.
Partendo da questa premessa, si è poi osservato che il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha - non solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico - carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti.
Tale rapporto, infatti, è disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul piano dei diritti, che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione e ed educazione previsto dall'art. 148 del Codice Civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto (artt. 433 e 443 Codice Civile); alla tutela penale di tali doveri ed agli obblighi.
Ancora, si consideri che la legge, in ragione della predetta peculiarità, esenta gli ascendenti e gli altri parenti entro il quarto grado, che accolgono stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 legge 4 maggio 1983 n. 184), in quanto fanno già parte della loro famiglia e, perciò, non occorre alcun affidamento formale da parte della pubblica autorità.
Per la Corte, pertanto, risultava irragionevole che, “mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta- potessero continuare a godere del trattamento pensionistico del de cuius, i minori che vivono a carico dell'ascendente ne risultassero esclusi”.
Se nel primo caso il riconoscimento alla pensione trova la ragion d'essere nella circostanza che l'ambito familiare preso in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio, nel secondo caso l'esclusione non avrebbe alcuna valida giustificazione.
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
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