mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

 

XIV- Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. n. 180 del 1999  nei confronti dei nipoti, minori conviventi.

 

I nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, n. n. 180/99,  sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti (Circolare INPS 4 novembre 1999 n. 195).

 

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico richiesto dalla sentenza n.180 del 1999, anche nel caso del nipote di età inferiore a 18 anni, devono ricorrere le seguenti due condizioni (circolare INPS 195 del 199 cit.):

 

- lo stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;

 

- il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall’effettivo comportamento di questo ultimo nei confronti dell’avente diritto.

 

In assenza di una specifica previsione legislativa, la definizione delle predette circostanze può essere individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite.

 

 Per la valutazione della situazione del nucleo familiare assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

 

- la convivenza, vale a dire l’effettiva comunione di tetto e di mensa; nei confronti del nipote superstite convivente può, di norma, prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica nella convivenza.

 

- Nei confronti del nipote superstite non convivente, invece, deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza, sia quella del mantenimento abituale.

 

A tal fine occorre accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del nipote non convivente. 

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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