mercoled́, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei  precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di  cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per  l'applicazione dell'IMU.

704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,  gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui  all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale  sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e  riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori  somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo  di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di  scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto  legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel  medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;  b) al comma 2:  1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese  l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;  2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta  municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione  principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali  continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di cui al comma 10»;  3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni  possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione  che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai  cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo  di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti  locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal  soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che  la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che  l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante  in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso  in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non  superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la  predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'  immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi':  a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative  pertinenze dei soci assegnatari;  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi  sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture  22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24  giugno 2008;  c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di  provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o  cessazione degli effetti civili del matrimonio;  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto  edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non  concesso in locazione, dal personale in servizio permanente  appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento  militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento  civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza  anagrafica»;  c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono  sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;  d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:  «10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative  pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro  200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione  medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione  dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta  dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta  detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di  edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse  finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale  propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso  strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del  decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui  al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di  euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100  milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5  milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo  per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24  dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto  ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il  ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al  comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,  del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo  pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale  contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del  Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta  municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni  delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la  legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la  compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria,  derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un  minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere  sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del  comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei  territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di  cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale  propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono  soppresse;  b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno  2014» sono soppresse;  b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno  2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo  2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella  misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta  municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma  715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,  l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento.  Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di  euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale  sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto  disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;  b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,  il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello  stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione  principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre  alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del  cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'  all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli  enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in  via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita'  ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno  2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria  possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma  12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica,  seguendo le modalita' previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui  all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli  enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui  all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre  rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento  dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente,  devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio  dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16  giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.  Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con  eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso  comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti  dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata  in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il  contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta  municipale propria a un comune diverso da quello destinatario  dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato  versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve  attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune  competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione  il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,  i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il  comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente  il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti,  gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e  delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura  del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive  regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della  Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di  solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni  Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di  Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo  13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il  contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta  municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di  rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria,  provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza,  segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a  proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che  effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul  servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio  2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,  si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia  stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una  somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del  contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero  dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale  effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di  apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di  previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le  predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a  statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,  in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1,  comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i  comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del  comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il  contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta  municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche  regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con  successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta  pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia  stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una  somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso  una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da  restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria,  determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone  il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli  anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito  dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i  comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e  della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di  cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre  2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in  sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di  insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale  propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la  differenza sia versata entro il termine di versamento della prima  rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono  soppresse;  b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31  dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;  c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno  2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;  d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per  l'anno 2014» sono soppresse;  e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:  «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del  decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del  decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli  territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province autonome di Trento e di Bolzano».

730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:  «380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a  decorrere dall'anno 2014:  a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a  6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per  gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale  quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione  del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta  municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato  articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente,  nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una  quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di  variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate  le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della  dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto  dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante  dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.  Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione  degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta'  comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a  30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo  spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30  milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di  fusione;  b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno  precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi,  sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di  solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:  1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera  d) del comma 380;  2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e  dell'istituzione della TASI;  3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in  diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso  l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;  c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato  entro i quindici giorni successivi;  d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di  gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui  alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di  cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare  all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva  tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al  bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le  modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con  il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto  ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni  interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al  comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del  medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei  fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica  per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della  legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non  operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500  milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei  medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione  principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari  dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al  precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per  finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti  nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie  locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota  del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun  comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e  del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale,  e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun  comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in  proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale  dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28  febbraio 2014.

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il  15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante  dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle  concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1,  lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla  data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello  Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali  marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente  definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio  da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della  richiesta di pagamento, mediante il versamento:  a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento  delle somme dovute;  b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un  importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi  legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale  il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di  pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b)  del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La  definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo  dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di  presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento  rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima  rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle  ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro  sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.  La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e  al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi,  nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti,  concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la  decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato  versamento del canone.

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con  l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e  pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli  ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione  del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal  Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta  ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31  dicembre 2020.

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo e'  sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui  all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere  ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se  l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui  precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari  precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate  e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,  al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non  supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere  dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle  entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui  viene prevista l'assunzione dei mutui».

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e  regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a  decorrere dal 1º gennaio 2014.

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di  qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di  riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o  statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di  categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se  dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura  fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si  applica agli atti pubblici formati e alle scritture private  autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture  private non autenticate presentate per la registrazione dalla  medesima data.

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009,  n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si  prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano  determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure  indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,  rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e  per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del  bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa  permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di  stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C  allegata alla presente legge.

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1  milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2015 e 2016.

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli  anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per  programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione  dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,  n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella  Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi  dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri,  nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna  disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,  ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a  valere sulle autorizzazioni medesime.

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori  spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove  finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte  corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla  presente legge.

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti  alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di  previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di  cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa  relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di  spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.  191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga  all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i  rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico  provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per  l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori  scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi  dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli  enti locali.

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni  giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui  all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono  residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa  relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del  decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione  rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la  gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono  sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente  comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella  disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di  alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti;  l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico  specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di  apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata  societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui  all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive  modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali  connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle  istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali,  fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei  territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per  l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari,  acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31  dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere  a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e'  attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi  ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP,  al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi  ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio  2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede,  in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6  milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo  58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza  tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di  spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le  amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni  rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio  2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi  occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette  convenzioni.

749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e  delle finanze

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LaPrevidenza.it, 04/01/2014

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