mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal  comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono  svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una  congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo  svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni  interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e  le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa  l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del  Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento  dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il  pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il  1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure  informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze --  Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e  accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo  periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in  corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si  avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo  periodo del presente comma.

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della  difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole  alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo  criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in  sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi  in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita'  di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia  di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e del  personale civile che presta servizio negli uffici o reparti  specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo  svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei  compensi per lavoro straordinario.

404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13  della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il  Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di  quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il  compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte  a decorrere dal 1º gennaio 2014.

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'  negli anni 2015 e 2016».

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa a decorrere  dall'anno 2015.

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa.

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del  decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di 15  milioni di euro per l'anno 2014.

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione  istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta  amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un  ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, di sei mesi  successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro  7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti  iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare  l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura  della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015,  le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e  9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive  modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di  euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015,  confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307.

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410,  il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse  iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello  stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita'  finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario  all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla  scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai  pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue  attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo  le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa.

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione  liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli  articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il  Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per  debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento  della transazione.

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste  dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a  seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione delle  misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro  nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,  comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le  parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In deroga alla  previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui  all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce  entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle  autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo  23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,  delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14  novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle  entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre  2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno  restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31  gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e'  ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e' sostituito dal seguente:  «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di  cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2  milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle  seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della  legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui  all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui  all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249  del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266  del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10,  comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui  all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015  e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n.  146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a  valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di  cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui  al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate  di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della  legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma  7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui  all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98  milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo  13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e  delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27  dicembre 1997, n. 449».

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli  obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del  rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui  al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle  disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa  dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore  dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun  anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi  intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione  sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento  della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei  risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di  cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano  vincoli in materia di spese di personale.

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo,  previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il  fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema  universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24  dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento  il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo, con proprio decreto, puo' predisporre un piano di  ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e  incorporazione, delle societa' direttamente o indirettamente  controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai  requisiti della legislazione europea in materia di in house  providing.

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti  pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da  membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque  componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,  comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica  alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita' dei relativi  incarichi.

421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche  per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione  delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo  che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione  della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della  Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e  gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi  dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio  1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei  procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti  dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del  decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo  ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.  225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi  dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano  rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente  competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

423. Al fine di completare l'attivita' di monitoraggio e di  revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei  servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi' da introdurre  comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di  4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata  l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50  milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15  marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle  cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in  possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in  vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza  triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione  di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del  Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare  nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private  accreditate.

426. Il prontuario della continuita' assistenziale  ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale,  dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare  un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche  farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18  settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non coperti  da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di  controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla  distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte  al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero  dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina  conseguentemente, a saldi invariati, l'entita' della riduzione del  tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente  attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai  commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato  interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attivita'  svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo  articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio  2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della  spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese  per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili  tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione  della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di  euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi  al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale,  alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al  primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente  comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico  dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte  all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati  concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli  attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e  nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti  provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative  procedure.

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di  cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione  vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili  delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di  euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e  2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge.  Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di  previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'  le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione»  e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e  quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita'  connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano  altresi' esclusi gli interventi sui quali sono state operate  riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577  e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative,  anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti  interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza  pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di  spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito  dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si  provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si  verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di  cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme  accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti  obiettivi.

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015,  2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi  connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza  pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi  di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente  articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali,  mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della  legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534  del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di  euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le  province.

430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro  dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni  parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle  aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e  delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a  3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per  l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure  di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per  importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro  la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi  che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il  conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa  mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa  pubblica.

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze e' istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione  della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014,  fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,  le seguenti risorse:  a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla  razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota gia'  considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a  programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di  equita' sociale e ad impegni inderogabili;  b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede  di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si  stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni  iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti  dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle  derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,  dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori  entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle  attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle  derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,  dalle province e dai comuni.

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b)  del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo  a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro  accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno  nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando il  conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura,  da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro  lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del 1986.  433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del  recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei  risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e  b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti  fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza  contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente  e degli incassi derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione  fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in  corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono  iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di  bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,  nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo  per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La  legge di stabilita', sentite le parti sociali, individua gli  eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto  all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi  importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce  le modalita' di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da  parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire  la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo,  derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale  e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in  corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante  riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita'  previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui  all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di  utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di  finanza pubblica.

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma  1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al  31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,  dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze  connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e  miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo  49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da adottare  ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare  idonee modalita' di utilizzo di personale dipendente dalle  amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato  articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti  in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4  alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le  erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di  spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi  stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto  delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

439. Le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del  bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152  milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato  nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e  documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono  essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati,  con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese  iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle  attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione  «Ricerca e innovazione».

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per  la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza  sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per  l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6  maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle  commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o  rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle  commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della  data di entrata in vigore della presente legge.

441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1,  della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' quelle disposte in  applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge  24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale  delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29  ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte  le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello Stato.

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate le seguenti modifiche:  a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro  titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel  loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso  calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere  composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato  obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;  b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono  sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico  dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il  prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le  depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive  modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e  delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non  confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.  Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il  numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione  dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale,  pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio  territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per  ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del  proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al  comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati  nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo'  assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla  liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente  estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso  titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con la pubblicazione  dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della  custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria,  anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni  dei commi da 446 a 449.

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la  Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto  titolare del deposito l'atto recante la determinazione  all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il  corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con  effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del  codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato  alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non  oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione e'  comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al  pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento  delle iscrizioni, senza oneri.

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di  concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite  le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e  connesse. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle  amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei  veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni  dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare  del deposito in relazione alle spese di custodia, nonche' degli  eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo  soggetto.

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si  applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione e'  depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al  quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto  fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,  questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma  depositata e' restituita all'avente diritto.

450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad  interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per  il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale  da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno  attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo  47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'  quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9,  comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni.

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si da' luogo  alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e  2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza  possibilita' di recupero per la parte economica».

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche  al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e  454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le  regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennita' di  vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle  seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio  2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico  accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate  per effetto del precedente periodo».

457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i  compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per  cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza  favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre  analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei  dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato,  sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti  dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate  annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia  finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La  disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti  territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3,  commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.  Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo  che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un  trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti  giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita' successiva  alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di  quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo  e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come  modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135.

460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite  dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;  b) al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per  cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,  dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere  dall'anno 2018»;  c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La  predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per  cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016,  dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere  dall'anno 2018».

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita  prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori  e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di  docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi  universitarie, con l'assenso delle universita' interessate».

462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni  di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di  personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per  cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.  La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per  cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie  fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a  invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale  presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale  soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso  l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia  delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del  rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale  dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle  dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera  a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle  risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze  del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso  pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno  2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della  legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over  complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento,  ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda  pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a  decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita'  per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e  600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e'  istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni  di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015.

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni  di euro a decorrere dall'anno 2015.

466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21  del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8,  comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e'  incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo  onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre  2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni di bilancio.

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo  2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per  cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del  Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri  competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14  e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.  254, nonche' i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze  armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e  delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione  che intende procedere alle assunzioni.

469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al  personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare»  sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco».

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma  469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno  2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai  sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al  monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo.  Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti  mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui  all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a  carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque  denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo  intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e con le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi  incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del  medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei  componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo  delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471  e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate  all'interessato a carico di uno o piu' organismi o amministrazioni,  fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai  commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente  versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del  comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti  amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite  nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia  statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni  di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce  adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10  ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla  relativa lettera i).

476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si  interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno  destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non  da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non  per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono  fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data  di entrata in vigore della presente legge.

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale  pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento  degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24  dicembre 2012, n. 228.

478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei  limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di verifica  dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di  verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti alle  facolta' assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di  sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente,  riassorbibile con le successive vacanze,».

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui  all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta di un  importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2015.

480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono  sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454,  455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 540  milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le regioni e  le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e  modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e  province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in  sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario  nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga  la proposta entro i termini predetti, la riduzione e' attribuita  secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario  nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante  le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente  comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione ai tributi erariali.

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini  italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale  civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno  alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari  della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che  ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati  licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o  riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi  adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle  dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita'  previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15  gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo  2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge  24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici  giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio  provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui  al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui  all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui  dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno  2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte  nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo.

483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei  trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'  riconosciuta:  a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici  complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo  INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto  trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota  di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e  pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con  riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le  pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento  minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di  rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS  e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con  riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le  pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento  minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di  rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS  e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le  pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento  minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di  rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto  dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;  e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura  del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i  trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il  trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei  trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta  con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il  trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo  periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.

484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti  che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla  predetta data:  a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000  euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:  «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle  seguenti: «50.000 euro»;  b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole:  «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici  mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima  della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti  che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni,  sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente  superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto  un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali  obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto  importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il  trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte  eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo  INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo  di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione  della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento  pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati,  istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i  necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del  contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai  trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle  competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di  concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del  presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa  adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi  costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in  riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto  funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio  dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27  dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le  deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al  medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della  data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si  intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad  assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati  da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti  pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non  possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al  trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi  dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono  compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.  Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro  naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali  applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri  ordinamenti.

490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n.  183, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012»  sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21  per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono  sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al  23,5 per cento per l'anno 2015».

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di  euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni  di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12  milioni di euro per il 2019.

493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre  2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per  i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge  5 febbraio 1992, n. 104».

494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:  «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli  dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore  al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il  matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico  e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il  diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033  euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e  successive modificazioni.  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non  spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati  riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai  figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.  L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio  2014.  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del  presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno  vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di  euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in  0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per  l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890  milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno  2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di  euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno  2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi  anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,  del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi  dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al  comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in  procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle  entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello  stato di previsione del Ministero dell'interno.

496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, sono apportate le seguenti modifiche:  a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il complesso  delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle  regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013  all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di  19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017  all'importo di 19.099 milioni di euro»;  b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al  2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;  c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono  sostituite dalla seguente: «2013».

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il  comma 449 e' inserito il seguente:  «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza  eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non puo'  essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli  importi indicati nella tabella seguente: 

  ---------------------------------------------------------------  | Obiettivi patto di stabilita'  Regione | interno (milioni di euro)  |--------------------------------------  | Anno 2014 | Anni 2015-2017  ------------------------|-------------------|------------------  Piemonte | 1.928 | 1.901  Liguria | 714 | 704  Lombardia | 3.026 | 2.960  Veneto | 1.515 | 1.485  Emilia-Romagna | 1.514 | 1.485  Toscana | 1.440 | 1.418  Umbria | 548 | 543  Marche | 637 | 628  Lazio | 1.943 | 1.909  Abruzzo | 673 | 666  Molise | 261 | 259  Campania | 2.327 | 2.304  Puglia | 1.305 | 1.289  Basilicata | 539 | 535  Calabria | 1.022 | 1.013  ------------------------|-------------------|------------------  TOTALE | 19.390 | 19.099  ---------------------------------------------------------------».

498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio  2014.

499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, la parola: «2016» e' sostituita dalla  seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono  soppresse;  b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d) degli importi indicati nella seguente tabella:

  ----------------------------------------------------------------  | Importo  | (in milioni di euro)  |-----------------------------  | Anno 2014 | Anni 2015-2017  ----------------------------------|-------------|---------------  Trentino-Alto Adige . . . . . . .| 2 | 3  Provincia autonoma Bolzano/Bozen | 26 | 35  Provincia autonoma Trento . . . .| 25 | 34  Friuli-Venezia Giulia . . . . . .| 56 | 75  Valle d'Aosta . . . . . .| 7 | 9  Sicilia . . . . . .| 133 | 178  Sardegna . . . . . .| 51 | 69  ----------------------------------|-------------|---------------  TOTALE RSS | 300 | 403  ----------------------------------------------------------------»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:  «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;  d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese  finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita  dalla seguente: «2017»;  b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;  c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:  «d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle  autonomie speciali».
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LaPrevidenza.it, 04/01/2014

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