mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191)

(GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)


Vigente al: 1-1-2014

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al  mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo  11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli  del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni  effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di  ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello  Stato.

2. Nell'allegato 2 e' indicato l'adeguamento degli importi dei  trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e  dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per  l'anno 2014.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni  interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono  inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi  dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:  a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a  completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato  dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati  anteriormente al 1º gennaio 1989;  b) alla gestione speciale minatori;  c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i  lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.

  4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:  a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di  cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il  finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita'  e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;  b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori  oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del  bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo  37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i  rispettivi scopi.

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3  dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi  pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle  prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono  effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla  contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35  della legge n. 448 del 1998.

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della  Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,  comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione  aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata,  per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di  euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere  esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura  ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del  Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la  presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento  del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50  milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni  per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e'  determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i  Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31  maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6,  primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in  sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e  di altri interventi in materia di politiche ambientali.

8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il  1º marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione  economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione  programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento  della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione  definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle  risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli  interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della  realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali  e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi  da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione  territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce,  in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte  progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli strumenti  di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni  positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai  sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio  2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con  la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle  amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve  essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura  dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti  assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna  amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione  degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la  necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di  bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle  indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di  ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al  Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la  realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni  finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai  fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di  legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza  pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle  indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro  il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della  programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la  coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in  corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi  revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e  per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro,  entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle  finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali  nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con  gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle  finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore  delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su  richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo  sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della  programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo  anche nel settore agricolo.

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del  Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle  assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli  interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a  evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale  riprogrammazione sui singoli interventi.

11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre  2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi  dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione  dei relativi impatti.

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria  congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica  del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero  dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere  sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli  anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse  nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al  CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui  al presente comma.

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo  della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del  Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei  fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di  programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di  rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento  di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di  base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente  ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei  veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo  i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di  partenariato.

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma  14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli  istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione  di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto  applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione  territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai  sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma  14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la  coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la  programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota  posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una  valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti  dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del  Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione  territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di  coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi  cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo  2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le  procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione  a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero  massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche  oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per  l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente  all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalita' per l'attuazione della presente  disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la  Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle  pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni  interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni  stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente  le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato  ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego  dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi  cofinanziati dai Fondi europei.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro  5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni  2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di  assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi  cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza  delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato,  nonche' a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo  governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del  Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica  sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma  18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare,  annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui  al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di  pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della  rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del  Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n. 183. Per le finalita' di cui al comma 18 sono iscritte  corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di  previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di  rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente  comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a  fronte delle spese rendicontate.

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti  dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si  provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi  strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22. Al fine di salvaguardare la continuita' occupazionale nel  settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno  attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei  collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i  termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e'  concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della  retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per  ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di  dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n.  800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare  la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con il  mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure  previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e'  corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio  nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di  200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non puo'  superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non puo' comunque  superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da  ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in  vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i  termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.  L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite  massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente  comma, ivi incluse le modalita' di interruzione dell'incentivo al  raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna  azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.  Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata  autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante  l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale  della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate  entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza  mensile, un aggiornamento di tale elenco.

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le universita' che  hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di  borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore  provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo,  finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei Paesi  di origine, e' destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per  l'anno 2014.

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in  materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e  protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve  naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita',  affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione  delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per  l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale  operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5  aprile 1985, n. 124.

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la  spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di  100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione  di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello  stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e  attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per  essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel  settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione  e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare  nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza  e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito  turistico.

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di  50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei  finanziamenti agevolati.

27. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,  primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di  destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo  dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si  aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento sui  mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino  competenze, strumenti ed occupazione nel campo  dell'internazionalizzazione delle imprese.

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle  tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare  riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di  origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari  condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la  cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonche' di  sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani  che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli  standard di qualita' dell'ospitalita' italiana, nell'ambito del  perseguimento degli obiettivi volti a fornire una piu' corretta e  dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche  produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come  produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto  del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 e' concesso un  contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale  ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attivita' di  promozione di certificazione del marchio «Ospitalita' Italiana --  Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200  milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e' versata  all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del  medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3  della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse  all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione  del sistema produttivo.

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti  concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24  dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del  Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui  alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al  presente comma non possono essere in alcun modo destinate al  finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike  Fighter).

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese  agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli  interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo  66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere  prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di  eta' compresa tra i 18 e i 40 anni. 

32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del  20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla  locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come  definita dalla legislazione vigente».

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:  «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti  passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link  sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori  terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una  partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che  appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di  search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante  la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line  attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere  acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori,  concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore  pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata  dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione  si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia  stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti  inserzionisti».

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile  in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al  comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle  operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15  dicembre 1998, n. 441».

35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:  «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato  interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani  imprenditori agricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni,  l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato  nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di  richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone  base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente  legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a  decorrere dall'anno 2016.

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel  settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel  quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente  l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo  le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e  di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello  stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui  all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati  due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi  di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore  degli investimenti delle imprese marittime, gia' approvati dalla  Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001)  D/285716 del 1º febbraio 2001, e' autorizzato un contributo  ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per  il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel  campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina  europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06,  in vigore dal 1º gennaio 2012, e' autorizzato un contributo  ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del  documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo  bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.  Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, e'  espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai  sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice  dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 66.

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'  ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per  il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per  la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria  per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la  spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro  per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;  b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono  soppresse;  c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le  seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,».

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo  sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020,  tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto  italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite  complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive  attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per  lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di  assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le  dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole  per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al  Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero  dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni  antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attivita'.  Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28  febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di  finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano  alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti  presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di  finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono  soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono  garantite da uno Stato».

45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.

46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:  «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la  Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare titoli emessi ai  sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni  di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie  imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e  medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a  valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere  garantiti dallo Stato secondo criteri e modalita' stabiliti con  decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle  garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle  disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662».

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:  «e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le  esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7,  lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello  pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima  domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve  essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in  materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di  mercato».

48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso  al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficienteutilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche  in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei  potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema  nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti  di garanzia:  a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del  testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,  composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico  di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del  Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice  presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e  la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia  creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal  Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e  delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie  imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un  compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato  di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il  Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i  nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito  ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del  1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con  l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di  gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di  amministrazione del Fondo;  b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e  innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a  valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura  delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti  concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente  o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione  di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti  in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare  riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai  raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico  accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo  economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le  modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere  nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'  le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della  medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione  2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;  c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di  garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di  mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per  ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le  passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per  la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del  Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge  n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura  massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in  essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di  ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita'  immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione  principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da  parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con  figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque  anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1  della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,  quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere  incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni  e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o piu' decreti di  natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,  di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri,  le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello  Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di  garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei  decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la  prima casa.

49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  dopo il comma 10 e' inserito il seguente:  «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel  settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto  dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti  di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di  quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del  codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e  conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di  edifici condominiali».

50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti  riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione  per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono  corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e  modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la  tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti  contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni  fiscali da parte del locatore e del conduttore».

51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei  confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «.  Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con  il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di  intervento con riguardo alle famiglie numerose».

52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente:  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di  Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20  per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare  garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento  dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi  quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il  ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa'  private appositamente costituite, in particolare per garantire il  pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per  la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di  cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia,  l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla  base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,  provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di  cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino  di conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,  in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli  interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione  nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima  garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di  comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa  all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo  precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi  delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del  decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri  derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori  risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla  base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo  economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'  sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per  il periodo 2014-2020».

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati  200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al  Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo  2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con  apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto Fondo  di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la  coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli  stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo  sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali  di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalita' operative di  funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,  specifiche direttive per assicurare il piu' ampio accesso delle  piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo,  anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla  garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni  finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione  degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui  all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e  successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a  decorrere dall'anno 2015.

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla  Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce  con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita  dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei  consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla  vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano  operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o  nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di  quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento  dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i  quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno  150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo  periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per  le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di  225 milioni di euro. Le disponibilita' di cui al secondo periodo  possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione  da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il  Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e  delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione  dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio,  industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al  credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei  confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della  Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale  del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della  legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di  attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente  comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4,  della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non  comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale  del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n.  580 del 1993.

56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle  imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o  in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su  manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione,  ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli  di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive.

57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al  comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca  pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome pubbliche  sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso  procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico  volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:  a) ricerca e sviluppo di software e hardware;  b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera  comunitaria;  c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione  e la condivisione di conoscenze;  d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;  e) creazione di nuove realta' industriali;  f) promozione di modelli di attivita' di vendita non  convenzionali e innovativi;  g) condivisione di esperienze con il territorio;  h) sostegno per l'applicazione delle idee;  i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione  del materiale educativo sulla cultura dei «makers».

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una  relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e  57.

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti  criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57.

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in  vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti  nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi  pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione  degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito  incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con  conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,  decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i  contributi in conto capitale ricevuti.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60  disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione.

62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28  giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al  comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al  presente comma» sono soppresse.

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su  apposito conto corrente dedicato:  a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori,  rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali  il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli  atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita'  immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le  quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;  b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di  annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge  22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta  in relazione a dichiarazioni di successione; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,  se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione  delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in  occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di  trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od  estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte  di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in  relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto  di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma  63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla  successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime  patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a  richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di  chiunque e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione  della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi  della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita'  pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data  dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico  ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi  depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti  hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo  l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una  determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale  svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene  fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata  autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie  concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia  avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi  sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del  servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito  agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai  finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto  di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il  parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini,  condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con  riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee  applicate ai conti correnti dedicati.

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete  stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la  prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma  gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 335 milioni di  euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la  realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite  da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi  internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4  dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il  viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170  milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno  2016.

70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento  di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e  gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attuazione di  ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a  migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per  le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal  rischio idrogeologico»;  b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di  manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono  inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi mirati ad  incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni  dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte  alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

71. E' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014,  di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per  l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:  a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E.  previsti dal 43º atto attuativo della Convenzione generale  sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti --  Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con  presa d'atto da parte del CIPE;  b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto  aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da  sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:  «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare  qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa  l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare  adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso  i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente  generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui  successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario,  nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel  contratto».

73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione  straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di  servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e'  autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta  Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via  Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC  Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e  assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto  definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno  2016.

75. In considerazione della strategicita' dell'intervento relativo  al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma  di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel  rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti  dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo  32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati  dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al  comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono  destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla  delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato  collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni  dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC  Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso  Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono  realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma  232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre  2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle  opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento  della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione  che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il  finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore  al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine e'  autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di  euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti  contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a  carico dello Stato.

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del  servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del  traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuita'  territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione  degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e  all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di  Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' autorizzata la  spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto  marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 e'  autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del  decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con  modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del  tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce e'  autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more  dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti  2012-2016, sottoscritto con RFI, e' autorizzata la  contrattualizzazione dei predetti interventi.

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi,  ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di  Messina e migliorare la qualita' dell'offerta di trasporto,  determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo  Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per  uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In  caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi  capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti.

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione del  comma 81.

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e  ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale,  regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi  di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo  istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di  100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare  all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile  ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto  tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni  del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032,  della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per  servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi  pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite  del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno  2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformita' a livello  nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale  e regionale nonche' i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione  degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unita' di  servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita' di  trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare  riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole,  della velocita' commerciale, delle economie di scala, delle  tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile  e di un ragionevole margine di utile.

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed  efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente  crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale e'  ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione  dei servizi.

86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e  l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza  massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una  potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o  uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri,  possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale  e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui  all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti:  «L, M e N1».

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la  realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi  dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211,  sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della  presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara.  Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente  confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi  dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di  Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.

89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014  per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo  riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.

90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del  perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica  nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di  trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della  piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree  servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la  cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui  all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto  attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24  gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3  milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto  attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo  dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma  logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore  unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in  finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207».

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le  limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle  operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.  1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della  legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di  gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25  marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero  dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del  decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le  seguenti:  «l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con  specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle  problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e  alla professione di autotrasportatore;  l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle imprese  iscritte, in relazione alle modalita' concrete di svolgimento  dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare e  il numero dei dipendenti autisti, nonche' alla regolarita' della  copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione  dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi  dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;  l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese  iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza  ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti  ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;  b) all'articolo 10, comma 1:  1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di  categoria degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per  ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e  tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal  Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano  i seguenti requisiti:  1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo  statuto;  2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito  dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con  esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi  interessi contrapposti;  3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di  almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera  continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di  attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;  4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello  nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi  massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;  5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in  almeno venti circoscrizioni provinciali;  6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni,  di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica,  trasporto merci e spedizione;  7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle  Confederazioni alle quali aderisce»;  2) la lettera g) e' abrogata.

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo  nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2,  lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21  novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse  finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le  stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente.

94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le funzioni relative alla  cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori  di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane  disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla  data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al  presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da  destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le  predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono  esercitate, in via transitoria, dalle province.

95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve  avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le  relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta  autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di  consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di  euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito  dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le  comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato  n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e' autorizzata la spesa di 20,75  milioni di euro per l'anno 2014.

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e trasporto  e di promuovere la digitalizzazione, le modalita' di acquisto  previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di  parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di  analoghi sistemi di mobilita' e trasporto.

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere  pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e  di 70 milioni di euro nel 2015.

100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge  27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in  materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di  spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' incrementata  di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.
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LaPrevidenza.it, 04/01/2014

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