mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il  comma 5 e' sostituito dai seguenti:  «5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere  Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato  contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta  del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26  aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono  revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere  connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive  modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza  del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e  sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente  pro tempore della regione Lombardia.  5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali  relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo  Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico  d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione  generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i  progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture  strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla  realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento  dell'Evento.  5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del  bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla  realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva  acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di  polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la spesa di  38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in  conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le  medesime finalita', in favore del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014,  di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro  per l'anno 2015.

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle  risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze  dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il  trattamento economico accessorio del personale appartenente ai  predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli  ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di  euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per  l'anno 2015.

105. Al fine di garantire continuita' di risorse destinate alla  spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16  dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma  4 e' sostituito dai seguenti:  «4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel  limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive  annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di  previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni  culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,  nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del  Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma  di interventi in favore dei beni culturali.  4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale,  culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al  nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una  quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per  ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' destinata a finanziare  interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli  interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato  storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacita'  operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98  e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate,  rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014  e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il  comma 15 e' aggiunto il seguente:  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o  prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente  articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi  economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al  fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di  riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio  all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del  porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per  cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle  merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del  bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione,  nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori  di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono  essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque  eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto  autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati  alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento  all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato  beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere  ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto  dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione  clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in  materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo  economico del territorio, e' autorizzato un contributo a favore del  Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014,  di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la  razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e  la sicurezza delle comunicazioni nonche' il completamento del  programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di  euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per  potenziare la rete infrastrutturale per la mobilita' al servizio  della Fiera di Verona.

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi  di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle  contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non  impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo  complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate  allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio  2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di  euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente  cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati  finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero  degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi  della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione  comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa  alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine,  entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di  programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di  massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle  situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se  del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti  necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle  contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto  idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi  immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo  cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia'  avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il  mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la  revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione,  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico,  fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse  attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove  esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le  finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria  programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al  CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di  realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di  programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli  esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico  sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la  spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro  per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016.  All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30  dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono  sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

112. E' istituito nello stato di previsione del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito  fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con  una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30  milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per  l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di  tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente  a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano,  approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma  con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli  interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonche' le  modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che  devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento  del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al  presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre 2011, n. 229.

113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della  contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle  leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di  procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi  di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori  interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme  e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'  istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro  per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un  piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate  dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di  infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente  comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di  programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua  gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le  modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento  degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una  percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo  dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di  proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli  interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e  sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della  Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego  sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale  degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da  istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello  sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della presente legge, sono individuate le modalita' per  l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al  presente comma.

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione  per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater  dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata  la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine,  delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo,  all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo  la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:  «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;  ee-sexies) Capo Milazzo».

117. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree  marine protette di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di  500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015.  Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui  al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre  1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione e il funzionamento  delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'  incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di  euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al  comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per  l'istituzione di nuove aree marine protette, e' incrementata di  200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli  anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle  aree marine protette gia' istituite. Al fine di consentire lo  svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine  protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre  1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma  99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di un  milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le  disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del  programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture  dell'amministrazione ivi indicata.

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa  economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi  alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione,  in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico  nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in  sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi  alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione  territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva  del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve  prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure  degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione  classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di  assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio  idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a  civile abitazione o ad attivita' produttiva possono usufruire di  fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree  classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2,  previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza.  Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare  l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di  naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale  delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di  artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse  non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge  giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario  straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente  periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi  provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di  servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi  alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1º gennaio  2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui  all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione  che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo  stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della  programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per  l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei  territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono assegnati  dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza  del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile,  50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere  sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per  lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le  procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi  assegnati dal CIPE.

122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:  «n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse  assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20  gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno  2014».

123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma  118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di  Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa,  provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il  programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21  giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione  relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad  assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione  degli interventi di cui al comma 118.

125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del  riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni  sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7  febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le  fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la  stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto  2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003, n. 290.

126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e' esclusa  l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive  modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.  Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita'  delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di impresa anche  nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione  del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in  materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto  1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui  all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalita'  transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma  1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono  sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;  b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:  «b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo  corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito  complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;  c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro  ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte  corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito  del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 e' abrogato.

128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto  dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione  percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e  contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo  pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro  per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.  Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato  l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle  modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei  premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono  comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della  legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10  settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in  attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione  dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti  prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di  cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del  bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per  l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del  calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,  primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei  premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e'  applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e  contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e'  operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto  dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da  ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,  nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23  febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di  cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate,  nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il  triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui  all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120  milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La  programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015  tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo  restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno  2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica,  finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali.

129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di  rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella  indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera  a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via  straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute  dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno  biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento  della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati  ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al  2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni  di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le  modalita' di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  l'alinea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per  conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati  una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al  100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni  degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere  dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni  caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma  1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari  superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro  mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo  articolo 85.

132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:  «4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti  assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei  lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel  periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto  personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per  ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento  complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo  2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per  il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a  tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La  suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a  quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori  dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori  mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante  compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da  quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di  impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base  occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento  al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato  impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con  riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio  di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche  nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini  dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo  incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo  personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato  riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto  di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli  incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'  istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di  nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali  derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in  parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione  delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel  caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio  pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la  deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero  di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa  sostituita»;  b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;  c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:  «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni  ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il  limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e  spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle  disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e'  alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,  lettera a), numero 5), e 4-bis.1».

133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30  settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno  2013 e il 31 marzo 2014»;  b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono  sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.

135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle  trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla  predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012,  n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei  mensilita'» sono soppresse.

136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39  e' abrogato.

137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite  dalle seguenti: «Dal settimo»;  b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31  dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota  e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al  4,75 per cento».

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo  1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano  l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in  corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando  l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del  capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:  «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di  adeguamento di cui al comma 12,»;  b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13  dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella  misura del:  a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al  31 dicembre 2014;  b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31  dicembre 2015.  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese  sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici  condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o  che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il  singolo condominio nella misura del:  a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30  giugno 2015;  b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30  giugno 2016»;  c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31  dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il  31 dicembre 2015»;  d) all'articolo 16:  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute  nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel  comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non  superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari  al:  a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31  dicembre 2014;  b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31  dicembre 2015»;  2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a:  «unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un  ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per  unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura  del:  a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;  b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31  dicembre 2015»;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma  1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a  concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate  sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di  classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le  apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,  finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La  detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi  diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura  del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31  dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non  superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non  possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di  ristrutturazione di cui al comma 1».

140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non  adottano i principi contabili internazionali nella redazione del  bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice  civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,  rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione  II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive  modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al  cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal  bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140,  per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla  data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti  i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere  annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in  tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di  un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma  145.

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione  si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal  terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la  rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle  attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16  per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non  ammortizzabili.

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai  soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa  ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni  rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio  successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata  eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o  minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della  rivalutazione.

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate  in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di  cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte  sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale  la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il  termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle  imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli  importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli  articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle  del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,  nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei  commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311.

147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21  novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il  bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al  regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in  societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi  dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo  corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto  dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, e' vincolata una  riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere  affrancata ai sensi del comma 142.

148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del  decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011,  qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori  iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello  stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica  un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, con  l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini  previsti dal comma 145.

149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  dopo il comma 22 e' inserito il seguente:  «22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la  deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni  del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori  valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni  contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22  non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti  ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della  produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento  agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore  della presente legge».

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo  15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in  corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva e'  dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del  saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in  riferimento al quale l'operazione e' effettuata. L'imposta  sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di  imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il termine di  scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di  imposta in corso al 31 dicembre 2013.

151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono  dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento  dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso  di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i  marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui si  riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di  imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.  L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150  non e' consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi  previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176,  comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2, e viceversa.

152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su  proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  condizioni e modalita' per la definizione di un sistema di  remunerazione di capacita' produttiva in grado di fornire gli  adeguati servizi di flessibilita', nella misura strettamente  necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la  copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza  aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i  clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico,  tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le  misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.  Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma,  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del  decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il  comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  abrogato.

154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del  decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159  del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata in  vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a  tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei  servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso  degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute  colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o  amministrativi. La proroga e' concessa anche nel caso in cui a  ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono le opere connesse  agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di  diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli  obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica  amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

155. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno  2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013, n. 98, e' sostituito dal seguente:  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica  alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il  31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del  diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia  elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un  incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo  massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e  compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per  cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora  l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento,  il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi  tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo  spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale  e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e'  applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente  moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa  onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del  prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato  nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e'  comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione».

156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite  dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;  b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono  sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;  c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2014».

157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di  euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di  politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307.

158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate le seguenti modifiche:  a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la  seguente:  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei  crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la  clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti  concorrono al valore della produzione netta in quote costanti  nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette  per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili  a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale  titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta  in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei  quattro successivi».

159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo  di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate le seguenti modifiche:  a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1,  per gli atleti professionisti si considera altresi' il costo  dell'attivita' di assistenza sostenuto dalle societa' sportive  professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le  prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella  misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta  professionista ai propri agenti per l'attivita' di assistenza nelle  medesime trattative»;  b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole:  «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da  quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi  sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio  operata in applicazione dei principi contabili»;  c) all'articolo 106:  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su  crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo,  diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono  deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono  contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti  realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili  integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai  fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in  quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti  risultanti in bilancio»;  2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;  3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le  seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole:  «nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte  nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono  soppresse;  d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal  seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti  di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla  componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti  nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro  successivi».

161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo  di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione  delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e  alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di  assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e  comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo  stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti:  «; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo  non inferiore a dodici anni»;  b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole:  «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'» e le  parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della  regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore  a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e'  ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni  ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti:  «in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non  inferiore a dodici anni».

163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti  di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata  in vigore della presente legge.

164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di  contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili  strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta  sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero  8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972»;  b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e' inserito il  seguente:  «Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli  utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto  immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati  all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,  numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633: 4 per cento.  NOTE  i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul  corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale  compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del  trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel  leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la  parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni  degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del  locatario a titolo di locazione finanziaria».

166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a  decorrere dal 1º gennaio 2014.

167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono  sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su  crediti»;  b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle  rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora  dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7,  comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,»;  c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in  piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono  inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive».

168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente:  «56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della  produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte  anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi  di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del  valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in  crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di  presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale  sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della  produzione netta negativo di cui al presente comma».

169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre  2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle  seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre  2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e' inserita la seguente: «,  56-bis.1».

171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal  periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi  488 e 489 sono sostituiti dal seguente:  «488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione  europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28  novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da  quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il  comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle  operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal  1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione  dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro  la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di  adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2».

174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:  «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate  a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte,  non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato  in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta  successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso  dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'  definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La  disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal  periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro  dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi  limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto  esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello  Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per  l'importo eccedente 6.700 euro.

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma  7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto  legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato al 31 dicembre  2016.

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di  stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa  relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del  medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della  raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono  tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli  applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria  attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di  standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2003, n. 326.

178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad  essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante  bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati  identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle  operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le  associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite  le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via  telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei  controlli.

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari  complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7  milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno  2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,  affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica  economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre 2004, n. 307.

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla  partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese  e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori  dipendenti, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di  euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui  modalita' e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le  competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri  derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2  milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015,  si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e  la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel  limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi  urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici  giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari  per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema  giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di  adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata  presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi  dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento  e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi  dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento  e' revocato.

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di  cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della  giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa  sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la  trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni  pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al  presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per  occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata,  per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al  rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui  all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.  Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui  all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e  per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa  integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.  291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a  carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge  28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente  legge.

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale  per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al  finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui  all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al  riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il  settore della pesca.

185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013»  sono soppresse;  b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013»  sono soppresse;  c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a  prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti  di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;  d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:  «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in  relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi  dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di  decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore  non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma  restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I  contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto  istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.  Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla  tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai  datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere  la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle  prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30  del presente articolo.  19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso  procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta'  bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di  solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle  medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con  riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative  prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di  solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque  ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»;  e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono  sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;  f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:  «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del  fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni  assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di  prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la  possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico  dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione  salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e'  aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a  seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni  di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a  valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,  di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2.

187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi  per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi  del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264  del 19 aprile 2013».

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi  previdenziali e dei premi assicurativi gia' disposta fino al 31  dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di  continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente prorogato al  31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma  8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.  17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del  decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:  «2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016». A  decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi  assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da  esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati,  senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari  importo.

189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico  e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;  b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema»  sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono  sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017».  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la  parola: «millecinquecento» e' sostituita dalla seguente:  «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al  presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il  contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle  disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24  dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori  relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della  citata legge n. 228 del 2012 e' incrementato di 6.000 unita'.  Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  sono apportate le seguenti modifiche:  a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014,  di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per  l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di  euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10  milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183  milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno  2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro  per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni  di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;  b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno  2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di  euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a  1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per  l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite  dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258  milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno  2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di  euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79  milioni di euro per l'anno 2020».

192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12  novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto  per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1  milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate  all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre  2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel  rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri  derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo  periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.  L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche  tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa  vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto  periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo'  avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze.

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime  delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14,  del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge  24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e  5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi  decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e  22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i  requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31  dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in  vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo  mese successivo alla data di entrata in vigore del citato  decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:  a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della  contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far  valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile  alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente  alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile  a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;  b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il  30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche  ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura  civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo  all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche  se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non  riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;  c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il  30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi  individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e  412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di  accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle  organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la  cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro dipendente a tempo indeterminato;  d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per  risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007  e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla  data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto  di lavoro dipendente a tempo indeterminato;  e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4  dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della  contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi  dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di  cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i  requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato  decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla  presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997,  potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la  domanda di autorizzazione stessa;  f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della  contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6  dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o  accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un  contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e  che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa  riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di  cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio  2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma  194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al  monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori  di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso  e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in  vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della  data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio  risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di  pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in  esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di  17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per  l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro  per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di  euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni  di euro per l'anno 2020.

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'  subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma  3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e  all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui  all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui  al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo  periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai  sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni di euro per  l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro  per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di  euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni  di euro per l'anno 2020.

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non  autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone  affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di  275 milioni di euro per l'anno 2014.

200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e'  ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da  destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente  previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato  comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per  le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse  quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
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LaPrevidenza.it, 04/01/2014

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